Lo Statuto Albertino

Ser pecora

Diretur Heiliger Geist
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Diretur
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Con lealtà di re e con affetto di padre [...] di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia, quanto segue:

1. La religione Cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
2. Lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la Legge salica.
3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e da due Camere; il Senato e quella dei Deputati.
4. La persona del re è sacra ed inviolabile.
5. Al re solo appartiene il Potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d' alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l' assenso delle Camere. [...]
22. Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmemte il presente Statuto. [...]
24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammessi alle cariche civili e militari [...].
25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
26. La libertà individuale è garantita [...].
27. Il domicilio è inviolabile. [...].
28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili [...].
30 Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. [...]
32. E riconosciuto il diritto di adunarsi pecificamente e senz' armi [...].
33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re [...].
39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla legge. [...]
65 Il Re nomina e revoca i suoi Ministri. [...]
68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch' Egli istituisce.
 

fg773

Biker poeticus
4/2/03
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in Abruzzistan....
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Costituzione della Repubblica Italiana (in vigore dall' 1.1.1948)
Art 1- L'Italia è una Repubblica democratica........ la sovranità appartiene al popolo.......
Art 2- La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo....
Art 3- Tutti i cittadini hanno pari diglità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua o religione ...........
Art 4- la Repubblica riconosce a tutti il diritto al lavoro....
Art 5- La Repubblica è una e indivisibile......
Art 6- La Repubblica tutela le minoranze
Art 7- Lo Stato e la Chiesa cattolica sono nel proprio ordine indipendenti e sovrane
Art 8- Tutte le religioni sono egualmente libere.
Art 9- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e ricerca
Art 10- L'ordinamento giuridico......
Art 11- l'Italia ripudia la guerra....
Art 12- La bandiera è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Meglio questo no? :-? :-? :-?
 

muldox

Biker nirvanensus
30/10/02
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Valtellina
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Cube Stereo 29
Ser pecora ha scritto:
..........
1. La religione Cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
..........

E guai a chi tocca il crocefisso! :prega:
 

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