Capita spesso di leggere domande sulla garanzia delle nostre bici. Telai crepati, forcelle che perdono olio, ammortizzatori scoppiati, e infinite diatribe per vederli ripristinati o sostituiti. Questo topic ha lo scopo di fare chiarezza raccogliendo in un'unica pagina tutti gli aspetti più volte discussi in diversi anni su MTB-Forum. La pagina non è definitiva e verrà aggiornata di volta in volta.
La "garanzia" è regolamentata dal Decreto legislativo 6 settembre 2005 e successive modifiche, chiamato per brevità "Codice del Consumo", in applicazione di una direttiva dell' Unione Europea.
Il testo del Codice del Consumo è disponibile sul web all' indirizzo www.codicedelconsumo.it; gli articoli che riguardano la garanzia (o più precisamente, la conformità) sono quelli che vanno dal 128 al 135.
Cos'è la "garanzia"?
La legge parla più genericamente di "conformità". Il prodotto che il venditore consegna deve sostanzialmente funzionare (art.129 c.2 sub.a), essere quello che è stato detto che è (art.129 c.2 sub.b), fare quello che deve fare e/o quello che la pubblicità dice che fa (art.129 c.2 sub.c) e rispondere ad eventuali esigenze particolari precisate dall' acquirente ed accettate dal venditore (art.129 c.2 sub.d).
Se, successivamente all' acquisto una di queste caratteristiche viene meno il consumatore ha diritto al ripristino dell' oggetto, appunto la procedura di "garanzia".
Chi è responsabile della garanzia? il negoziante o il produttore?
La legge dispone che sia il negoziante ad essere responsabile della conformità di quello che vende (art.129 c.1).
Gli equivoci nascono dal fatto che quasi sempre gli oggetti difettati vengono spediti dal negoziante al produttore/importatore per la valutazione dei motivi del difetto e l'eventuale riparazione/sostituzione, ingenerando l'impressione che sia il produttore/importatore a prestare la garanzia. In realtà si tratta di una semplice attività a supporto del venditore, che può non avere la capacità tecniche di valutare se il guasto/rottura sia da imputare ad un difetto di produzione o ad altro. Per cui, anche quando il produttore/importatore "nega la garanzia" il responsabile legale resta il venditore.
Questo se parliamo della garanzia di legge che dura 2 anni, eventuali garanzie aggiuntive (es. 5 anni sul telaio, garanzia a vita) sono a carico di chi le propone (art.133).
Che cosa significa "garanzia a vita"?
Per saperlo occorre leggere cosa è scritto esattamente nella garanzia convenzionale (art 133 c.2 sub b) offerta sotto questo nome, infatti a differenza della garanzia di legge, quella convenzionale può essere sottoposta a clausole e condizioni.
Spesso la garanzia "a vita" viene definita in modo fumoso o comunque poco chiaro e facilmente negabile, solo raramente è chiaramente specificato che la vita è quella del proprietario e non la "vita utile dell' oggetto". E' chiaro che in questo modo il produttore che offre una "garanzia a vita" mantiene una grossa discrezionalità nel concedere o negare la garanzia.
In questo topic https://www.mtb-mag.com/forum/threads/garanzia-a-vita-si-ma-di-chi.361283 sono raccolte alcune formulazioni delle garanzie convenzionali di alcuni marchi e le conseguenze sulla durata della "garanzia a vita", ma ricordate che il topic è del dicembre 2017 e le formulazioni delle garanzie possono essere cambiate nel frattempo e quindi è bene consultare i siti web dei produttori.
Il negoziante mi ha chiesto le spese di spedizione..
Se stiamo parlando del negoziante che ha venduto il componente oggetto della procedura di garanzia sta commettendo un abuso.
Art.130 c.2: In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene...
c.3: Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro
c.6 Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Ovviamente le cose cambiano se il negoziante non è il venditore, cioè se si presta ad istruire una procedura di garanzia direttamente presso il produttore/importatore: in questo caso non c'è alcun obbligo di legge ed è legittimo (e doveroso, aggiungerei) pagare le spese.
C'è un limite di tempo per la riparazione?
La legge non stabilisce un limite di tempo esplicito. L'art.130 c.5 stabilisce che "Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene".
Non essendoci un termine perentorio e quantificato, diventa pertanto difficile far valere quanto dispone il successivo comma 7, cioè la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo in caso la riparazione vada troppo per le lunghe.
Un elemento su cui riflettere è il fatto che la congruità del tempo necessario viene valutata in funzione della natura del bene e dello scopo per cui è stato acquistato. E' plausibile pensare che , per esempio, un apparecchio per la misurazione della glicemia abbia un "termine congruo" molto più breve rispetto ad una bicicletta usata nel tempo libero, che è sostanzialmente un giocattolo; o che il ripristino di una citybike comperata per andare al lavoro sia più urgente di quello per una bici usata per scorrazzare nei boschi la domenica.
Ho una forcella difettosa, voglio che me la sostituiscano, ma non vogliono farlo...
L'articolo 130 comma 3 dispone che "il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro."
Al comma 4 specifica quali siano i casi eccessivamente onerosi: "e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore."
In altre parole, il diritto del consumatore a scegliere il rimedio è molto limitato.
Ho comperato una bici usata, e la garanzia?
Se la bici è stata acquistata da un venditore professionale si rientra nei casi regolamentati dal Codice del consumo: l'articolo 128 c.3 specifica che le disposizioni sulla garanzia "si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa"; l'articolo 134 comma 2 dispone che "nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' ... ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno". Quindi la bici od il componente usato acquistato in negozio gode di una garanzia di due anni, salvo esplicita pattuizione contrattuale che la limiti ad un anno.
Se la bici è stata acquistata da un privato, non si può applicare il Codice del Consumo, in quanto non si tratta di una transazione tra un venditore professionale ed un consumatore ma tra due privati. In questi casi restano comunque valide le disposizioni del Codice Civile sulla garanzia (art.1490 e seguenti) che comunque vincolano il privato venditore e non la catena commerciale. Un escamotage molto diffuso (perchè formalmente legale) è il trasferimento dello scontrino di acquisto insieme alla bici da usare come prova d'acquisto in caso di prestazione della garanzia da parte del negoziante; tuttavia alcuni produttori richiedono la registrazione del primo proprietario come condizione per la prestazione della garanzia, vanificando questo escamotage.
AGGIORNAMENTO giugno 2022: si segnala che Canyon e Specialized estendono la garanzia di legge anche ad un secondo proprietario (vedi a https://community.mtb-mag.com/t/telaio-crepato.405049)
Ho acquistato online, ma nel pacco non c'è nè scontrino nè fattura: è regolare? e come posso poi far valere la garanzia?
In Italia l'emissione della fattura a seguito dela vendita per corrispondenza di beni fisici non è obbligatoria, a meno che il cliente non lo richieda espressamente contestualmente all' acquisto (art 22 c.1 del DPR 633/1972) , stessa cosa per lo scontrino/ricevuta fiscale (art. 2 c.1 sub oo) del DPR 696/1996).
Dal punto di vista della garanzia il Codice del consumo non parla di documenti fiscali per provare la data di acquisto, ma genericamente di (data di) "consegna del bene". Una copia della mail di conferma d'ordine ed una del pagamento (ricevuta della carta di credito/PayPal/bonifico), ancor più se corroborati da una bolla di consegna del vettore, a mio parere costituiscono una adeguata dimostrazione della data di consegna del bene verso soggetti terzi, come i centri di manutenzione nazionali. Ovviamente se la garanzia dovesse essere attivata nei confronti del venditore questi è in grado di verificare le date di vendita e consegna (continua infatti ad esistere l'obbligo del registro dei corrispettivi); date che il venditore potrebbe certificare a tali soggetti terzi qualora facessero storie in mancanza di scontrino o fattura.
Il negozio è fallito/ha chiuso, a chi spetta la garanzia?
La legge prescrive che della garanzia legale (due anni) risponde il venditore e nessun altro. Un altro negoziante che tratta il marchio o l'importatore possono gestire la pratica ma non ne hanno alcun obbligo.
Ovviamente rimangono in piedi eventuali garanzie commerciali messe in essere da altri soggetti (produttore, importatore o distributore).
E nel caso in cui sia il produttore a fallire o a cessare l'attività, la garanzia ed i ricambi è obbligato a fornirli il rivenditore presso cui il bene è stato acquistato?
Di per sè non esiste per il venditore alcun obbligo di garantire la disponibilità dei ricambi. All' interno della finestra dei due anni di garanzia però, se la riparazione è impossibile (in questo caso per mancanza di ricambi) il consumatore può chiedere al venditore una riduzione del prezzo di acquisto o la risoluzione del contratto ed il rimborso (non integrale, in quanto viene valutato l'uso del bene).
Se invece i ricambi sono richiesti non per una riparazione in garanzia ma per una conversione di standard, occorre valutare se la possibilità della modifica era pubblicizzata come caratteristica del prodotto e/o era stata esplicitamente richiesta al venditore e da esso accettata. In questo caso l' impossibilità di reperire il ricambio potrebbe configurare una non conformità, e come tale consentire la risoluzione del contratto.
La "garanzia" è regolamentata dal Decreto legislativo 6 settembre 2005 e successive modifiche, chiamato per brevità "Codice del Consumo", in applicazione di una direttiva dell' Unione Europea.
Il testo del Codice del Consumo è disponibile sul web all' indirizzo www.codicedelconsumo.it; gli articoli che riguardano la garanzia (o più precisamente, la conformità) sono quelli che vanno dal 128 al 135.
Cos'è la "garanzia"?
La legge parla più genericamente di "conformità". Il prodotto che il venditore consegna deve sostanzialmente funzionare (art.129 c.2 sub.a), essere quello che è stato detto che è (art.129 c.2 sub.b), fare quello che deve fare e/o quello che la pubblicità dice che fa (art.129 c.2 sub.c) e rispondere ad eventuali esigenze particolari precisate dall' acquirente ed accettate dal venditore (art.129 c.2 sub.d).
Se, successivamente all' acquisto una di queste caratteristiche viene meno il consumatore ha diritto al ripristino dell' oggetto, appunto la procedura di "garanzia".
Chi è responsabile della garanzia? il negoziante o il produttore?
La legge dispone che sia il negoziante ad essere responsabile della conformità di quello che vende (art.129 c.1).
Gli equivoci nascono dal fatto che quasi sempre gli oggetti difettati vengono spediti dal negoziante al produttore/importatore per la valutazione dei motivi del difetto e l'eventuale riparazione/sostituzione, ingenerando l'impressione che sia il produttore/importatore a prestare la garanzia. In realtà si tratta di una semplice attività a supporto del venditore, che può non avere la capacità tecniche di valutare se il guasto/rottura sia da imputare ad un difetto di produzione o ad altro. Per cui, anche quando il produttore/importatore "nega la garanzia" il responsabile legale resta il venditore.
Questo se parliamo della garanzia di legge che dura 2 anni, eventuali garanzie aggiuntive (es. 5 anni sul telaio, garanzia a vita) sono a carico di chi le propone (art.133).
Che cosa significa "garanzia a vita"?
Per saperlo occorre leggere cosa è scritto esattamente nella garanzia convenzionale (art 133 c.2 sub b) offerta sotto questo nome, infatti a differenza della garanzia di legge, quella convenzionale può essere sottoposta a clausole e condizioni.
Spesso la garanzia "a vita" viene definita in modo fumoso o comunque poco chiaro e facilmente negabile, solo raramente è chiaramente specificato che la vita è quella del proprietario e non la "vita utile dell' oggetto". E' chiaro che in questo modo il produttore che offre una "garanzia a vita" mantiene una grossa discrezionalità nel concedere o negare la garanzia.
In questo topic https://www.mtb-mag.com/forum/threads/garanzia-a-vita-si-ma-di-chi.361283 sono raccolte alcune formulazioni delle garanzie convenzionali di alcuni marchi e le conseguenze sulla durata della "garanzia a vita", ma ricordate che il topic è del dicembre 2017 e le formulazioni delle garanzie possono essere cambiate nel frattempo e quindi è bene consultare i siti web dei produttori.
Il negoziante mi ha chiesto le spese di spedizione..
Se stiamo parlando del negoziante che ha venduto il componente oggetto della procedura di garanzia sta commettendo un abuso.
Art.130 c.2: In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene...
c.3: Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro
c.6 Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
Ovviamente le cose cambiano se il negoziante non è il venditore, cioè se si presta ad istruire una procedura di garanzia direttamente presso il produttore/importatore: in questo caso non c'è alcun obbligo di legge ed è legittimo (e doveroso, aggiungerei) pagare le spese.
C'è un limite di tempo per la riparazione?
La legge non stabilisce un limite di tempo esplicito. L'art.130 c.5 stabilisce che "Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene".
Non essendoci un termine perentorio e quantificato, diventa pertanto difficile far valere quanto dispone il successivo comma 7, cioè la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo in caso la riparazione vada troppo per le lunghe.
Un elemento su cui riflettere è il fatto che la congruità del tempo necessario viene valutata in funzione della natura del bene e dello scopo per cui è stato acquistato. E' plausibile pensare che , per esempio, un apparecchio per la misurazione della glicemia abbia un "termine congruo" molto più breve rispetto ad una bicicletta usata nel tempo libero, che è sostanzialmente un giocattolo; o che il ripristino di una citybike comperata per andare al lavoro sia più urgente di quello per una bici usata per scorrazzare nei boschi la domenica.
Ho una forcella difettosa, voglio che me la sostituiscano, ma non vogliono farlo...
L'articolo 130 comma 3 dispone che "il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro."
Al comma 4 specifica quali siano i casi eccessivamente onerosi: "e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore."
In altre parole, il diritto del consumatore a scegliere il rimedio è molto limitato.
Ho comperato una bici usata, e la garanzia?
Se la bici è stata acquistata da un venditore professionale si rientra nei casi regolamentati dal Codice del consumo: l'articolo 128 c.3 specifica che le disposizioni sulla garanzia "si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa"; l'articolo 134 comma 2 dispone che "nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' ... ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno". Quindi la bici od il componente usato acquistato in negozio gode di una garanzia di due anni, salvo esplicita pattuizione contrattuale che la limiti ad un anno.
Se la bici è stata acquistata da un privato, non si può applicare il Codice del Consumo, in quanto non si tratta di una transazione tra un venditore professionale ed un consumatore ma tra due privati. In questi casi restano comunque valide le disposizioni del Codice Civile sulla garanzia (art.1490 e seguenti) che comunque vincolano il privato venditore e non la catena commerciale. Un escamotage molto diffuso (perchè formalmente legale) è il trasferimento dello scontrino di acquisto insieme alla bici da usare come prova d'acquisto in caso di prestazione della garanzia da parte del negoziante; tuttavia alcuni produttori richiedono la registrazione del primo proprietario come condizione per la prestazione della garanzia, vanificando questo escamotage.
AGGIORNAMENTO giugno 2022: si segnala che Canyon e Specialized estendono la garanzia di legge anche ad un secondo proprietario (vedi a https://community.mtb-mag.com/t/telaio-crepato.405049)
Ho acquistato online, ma nel pacco non c'è nè scontrino nè fattura: è regolare? e come posso poi far valere la garanzia?
In Italia l'emissione della fattura a seguito dela vendita per corrispondenza di beni fisici non è obbligatoria, a meno che il cliente non lo richieda espressamente contestualmente all' acquisto (art 22 c.1 del DPR 633/1972) , stessa cosa per lo scontrino/ricevuta fiscale (art. 2 c.1 sub oo) del DPR 696/1996).
Dal punto di vista della garanzia il Codice del consumo non parla di documenti fiscali per provare la data di acquisto, ma genericamente di (data di) "consegna del bene". Una copia della mail di conferma d'ordine ed una del pagamento (ricevuta della carta di credito/PayPal/bonifico), ancor più se corroborati da una bolla di consegna del vettore, a mio parere costituiscono una adeguata dimostrazione della data di consegna del bene verso soggetti terzi, come i centri di manutenzione nazionali. Ovviamente se la garanzia dovesse essere attivata nei confronti del venditore questi è in grado di verificare le date di vendita e consegna (continua infatti ad esistere l'obbligo del registro dei corrispettivi); date che il venditore potrebbe certificare a tali soggetti terzi qualora facessero storie in mancanza di scontrino o fattura.
Il negozio è fallito/ha chiuso, a chi spetta la garanzia?
La legge prescrive che della garanzia legale (due anni) risponde il venditore e nessun altro. Un altro negoziante che tratta il marchio o l'importatore possono gestire la pratica ma non ne hanno alcun obbligo.
Ovviamente rimangono in piedi eventuali garanzie commerciali messe in essere da altri soggetti (produttore, importatore o distributore).
E nel caso in cui sia il produttore a fallire o a cessare l'attività, la garanzia ed i ricambi è obbligato a fornirli il rivenditore presso cui il bene è stato acquistato?
Di per sè non esiste per il venditore alcun obbligo di garantire la disponibilità dei ricambi. All' interno della finestra dei due anni di garanzia però, se la riparazione è impossibile (in questo caso per mancanza di ricambi) il consumatore può chiedere al venditore una riduzione del prezzo di acquisto o la risoluzione del contratto ed il rimborso (non integrale, in quanto viene valutato l'uso del bene).
Se invece i ricambi sono richiesti non per una riparazione in garanzia ma per una conversione di standard, occorre valutare se la possibilità della modifica era pubblicizzata come caratteristica del prodotto e/o era stata esplicitamente richiesta al venditore e da esso accettata. In questo caso l' impossibilità di reperire il ricambio potrebbe configurare una non conformità, e come tale consentire la risoluzione del contratto.
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