Buonasera, a fine novembre compro una Mtb Cube,
e solo in strada, e parco, la utilizzo per 10 volte, bucando una volta.
Improvvisamente la ruota posteriore balla sul suo asse, e chiedendo in giro, mi sconsigliano di usarla ancora, in quanto probabilmente
non è vi è una corretta tensionatura dei raggi tra entrambe le ruote.
La porto dal venditore che la prende in consegna, e mi assicuro che qualsiasi intervento se a mie spese, venga prima concordato con me.
Domanda, considerando che ancora devo ricever riscontri, ma stando in Italia,
non mi fido, e mi muovo in anticipo..
Vi risulta questa importante precisazione?:
Cosa mi consigliate oltre all'attesa?
Inversione dell'onere della prova
Nel caso il difetto faccia la sua comparsa entro i primi 6 mesi dalla consegna del bene si presume - fino a prova contraria - che esso era presente già al momento della consegna. Rappresentano un'eccezione quei difetti incompatibili con tale previsione per la natura del bene o per la caratteristica stessa del vizio. La legge prevede che è il venditore il soggetto che eventualmente dovrà dimostrare che il difetto non esisteva al momento della consegna.
Se il vizio appare invece dopo i primi 6 mesi dall'acquisto, spetta all'acquirente dimostrare che il difetto non sia sorto a causa di un cattivo od errato utilizzo del bene. Di norma questi elementi di prova non sono semplici da fornire soprattutto al di fuori di un vero e proprio contenzioso. Bisogna ricorrere a perizie di esperti, sopportandone i relativi costi, spesso piuttosto ingenti.
e solo in strada, e parco, la utilizzo per 10 volte, bucando una volta.
Improvvisamente la ruota posteriore balla sul suo asse, e chiedendo in giro, mi sconsigliano di usarla ancora, in quanto probabilmente
non è vi è una corretta tensionatura dei raggi tra entrambe le ruote.
La porto dal venditore che la prende in consegna, e mi assicuro che qualsiasi intervento se a mie spese, venga prima concordato con me.
Domanda, considerando che ancora devo ricever riscontri, ma stando in Italia,
non mi fido, e mi muovo in anticipo..
Vi risulta questa importante precisazione?:
Cosa mi consigliate oltre all'attesa?
Inversione dell'onere della prova
Nel caso il difetto faccia la sua comparsa entro i primi 6 mesi dalla consegna del bene si presume - fino a prova contraria - che esso era presente già al momento della consegna. Rappresentano un'eccezione quei difetti incompatibili con tale previsione per la natura del bene o per la caratteristica stessa del vizio. La legge prevede che è il venditore il soggetto che eventualmente dovrà dimostrare che il difetto non esisteva al momento della consegna.
Se il vizio appare invece dopo i primi 6 mesi dall'acquisto, spetta all'acquirente dimostrare che il difetto non sia sorto a causa di un cattivo od errato utilizzo del bene. Di norma questi elementi di prova non sono semplici da fornire soprattutto al di fuori di un vero e proprio contenzioso. Bisogna ricorrere a perizie di esperti, sopportandone i relativi costi, spesso piuttosto ingenti.