Garanzia Specialized - no scontrino

Cippo4u

Biker serius
19/4/11
227
0
0
Zurigo (CH)
Visita sito
Ciao a tutti,

da un sivende ho trovato una Stumpy FSR del 2010, ma non è disponibile lo scontrino/fattura. Mi chiedevo, alla luce di ciò, se ci potessero essere dei problemi per la garanzia per la mancanza della prova di acquisto. So che bisogna registrare il prodotto online con il numero di serie, ed essendo un 2010 (quindi magari acquistata/prodotta nel 2009) dovrebbe conservare la garanzia per il telaio fino al 2013, e 2011 invece per i componenti.
Mi confermate che è cosi?
In caso contrario, quanto dovrebbe incidere sul prezzo finale la mancanza della garanzia?
grazie1000
 

hworang72

Biker cesareus
24/1/10
1.647
0
0
Macerata
Visita sito
il negoziante è un rivenditore specialized?? se si e ti fa da garante con la casa per un'aventuale necessità di garanzia non ci sarebbero problemi anche in assenza di scontrino dichiara lui che sei il 1 proprietario etc..., se non è un rivenditore specy o è un barbone che ti vende la bici ma poi sono c...i tuoi fatti fare un maggior sconto a tutela del prodotto.
 

Cippo4u

Biker serius
19/4/11
227
0
0
Zurigo (CH)
Visita sito
è bello scoprire sempre cose nuove!

Mi sembra un pò strano però che la garanzia possa decadere se l'oggetto passa di mano.
Mi spiego: se acquisto un oggetto usato, fa fede lo scontrino fiscale dove non ci sono riportate le generalità dell'acquirente, a meno che sia una fattura.
Questo accade sulla stragrande maggioranza degli oggetti di uso e consumo.
Certo, sulle compravendita delle bici non ho esperienza: ma seguendo questo ragionamento, quando venderò la mia 9.1 (con tutti i documenti di acquisto), il nuovo proprietario non potrà godere dei 5 anni di garanzia del telaio e 2 sulla componentistica?

Ma questi sono solo miei pensieri, carta alla mano è questo che conta:
"The warranty for manufacturing defects and faulty material applies to the first
owne
r. The warranty term begins with the purchase of the product by the end
customer; it can be used only on presentation of the original receipt of purchase"


Che tradotto, vuol dire che in soldoni TUTTE le Specialized usate, perdono la garanzia :arrabbiat:

Ok, prendo atto della cosa e vi chiedo:
- il negoziante NON è un rivenditore diretto Specialized: potrei cmq chiedergli un'estensione di garanzia di tot mesi ? Me la garantirebbe a voce?
- per i singoli componenti, vedi FOX per le sospensioni, Roval Avid...sarebbe possibile, in caso di problemi, farli verificare/ispezionare direttamente dalle case produttrici?

un ultimo, ma forse sarebbe ideale aprire un thread apposito, delle dritte su cosa controllare su questa stumpy (particolari sul telaio, steli....ecc)?

grazie1000
 

francescoMTB1

Biker meravigliosus
6/1/08
15.618
2.576
0
Una casetta di Legno nel Bosco
Visita sito
Bike
Specialized
Visto che ti stai ponendo e riscontri anche tanti problemi nell'intenzione di acquistare questo usato,fossi in te ,visto che non si tratta di un modello dell'anno in corso,farei una capatina da un grosso rivenditore specy,comincerei con il chiedergli se ha in casa qualche modello di anno precedente mettendogli avanti che non hai i soldi per un modello attuale e non vuoi andare sull'usato.
Poi tiri le conclusioni .
Cosi' eviti problemi e seghe mentali!!!
 

sembola

Moderatur cartesiano
Membro dello Staff
Moderatur
27/2/03
51.169
10.113
0
59
Siena
www.sembola.it
Bike
una nera e l'altra pure
Il codice del consumo, che regola la prestazione della garanzia, si applica ai prodotti venduti da un venditore professionale ad un consumatore finale.

Quindi occorre verificare esattamente la natura della vendita in questione.

E' una bici che viene venduta effettivamente dal negoziante? se è così deve emettere scontrino o fattura, e ne risponde limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (art.128).

E' una bici in conto vendita, cioè trattenuta dal negoziante ma di fatto venduta dal proprietario precedente? Nessuno scontrino nè fattura ed il negoziante non ne risponde.

Questo per la garanzia legale, quella di due anni, alla quale non si può derogare. Per la eventuale garanzia commerciale, aggiuntiva rispetto a quella legale (esempio, 5 anni sul telaio) le cose cambiano: chi la presta (chiunque esso sia: negoziante, distributore, produttore) può vincolarla a qualsiasi clausola desideri (tagliandi, registrazione del proprietario, etc.).

La mia esperienza è che S'd è abbastanza elastica ma sarebbe meglio avere lo scontrino originale.
 
  • Mi piace
Reactions: Clab04

Clab04

Biker grossissimus
25/8/08
5.305
21
0
Roma Est
Visita sito
Il codice del consumo, che regola la prestazione della garanzia, si applica ai prodotti venduti da un venditore professionale ad un consumatore finale.

Quindi occorre verificare esattamente la natura della vendita in questione.

E' una bici che viene venduta effettivamente dal negoziante? se è così deve emettere scontrino o fattura, e ne risponde limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (art.128).

E' una bici in conto vendita, cioè trattenuta dal negoziante ma di fatto venduta dal proprietario precedente? Nessuno scontrino nè fattura ed il negoziante non ne risponde.

Questo per la garanzia legale, quella di due anni, alla quale non si può derogare. Per la eventuale garanzia commerciale, aggiuntiva rispetto a quella legale (esempio, 5 anni sul telaio) le cose cambiano: chi la presta (chiunque esso sia: negoziante, distributore, produttore) può vincolarla a qualsiasi clausola desideri (tagliandi, registrazione del proprietario, etc.).

La mia esperienza è che S'd è abbastanza elastica ma sarebbe meglio avere lo scontrino originale.
Sei una garanzia. ;-)
Però io sono di coccio e non ho ben capito: è giusta la clausola che limita la validità della garanzia di legge al primo acquirente?
A me sembra una clausola vessatoria, eppure spesso c'è.
Che dopo i due anni possano limitare la garanzia liberamente concessa alle condizioni che vogliono lo capisco, ma entro i due anni no.
Ciao
Claudio
 

sembola

Moderatur cartesiano
Membro dello Staff
Moderatur
27/2/03
51.169
10.113
0
59
Siena
www.sembola.it
Bike
una nera e l'altra pure
Però io sono di coccio e non ho ben capito: è giusta la clausola che limita la validità della garanzia di legge al primo acquirente?
A mio parere è una clausola perfettamente legittima, visto che come ho scritto sopra il Codice del Consumo (e quindi la garanzia di 24 mesi a carico del negoziante) si applica ai prodotti venduti da un venditore professionale ad un consumatore finale. Se la bici te la vende uno che non è venditore professionale il Codice del Consumo non si applica.
 

kikhit

Biker incredibilis
9/12/03
12.732
696
0
Torino
www.thegroupmtb.it
Bike
Occam Lt, Alma
A mio parere è una clausola perfettamente legittima, visto che come ho scritto sopra il Codice del Consumo (e quindi la garanzia di 24 mesi a carico del negoziante) si applica ai prodotti venduti da un venditore professionale ad un consumatore finale. Se la bici te la vende uno che non è venditore professionale il Codice del Consumo non si applica.


secondo me invece no, in quanto come ti ho evidenziato "si applica ai prodotti", che sono quindi coperti da garanzia, non l'acquirente.
La parte invece che hai sottolineato tu dovrebbe solo specificare il tipo di vendita (B2C e non B2B o C2C) in cui tale diritto è garantito.
Lo scontrino non è nominale ed è l'unico documento che deve essere esibito, il negoziante non è tenuto a conoscere l'identità dell'acquirente, quindi se quel bene cui è associato lo scontrino è passato ad un nuovo proprietario (vendita tra privati, regalo, prestito, concessione d'uso, ecc.), esso resta coperto. Sempre parlando di garanzia legale.
Il succo è che la garanzia legale è legata al bene e non al proprietario.
 

sembola

Moderatur cartesiano
Membro dello Staff
Moderatur
27/2/03
51.169
10.113
0
59
Siena
www.sembola.it
Bike
una nera e l'altra pure
secondo me invece no, in quanto come ti ho evidenziato "si applica ai prodotti", che sono quindi coperti da garanzia, non l'acquirente.
La parte invece che hai sottolineato tu dovrebbe solo specificare il tipo di vendita (B2C e non B2B o C2C) in cui tale diritto è garantito.
Lo scontrino non è nominale ed è l'unico documento che deve essere esibito, il negoziante non è tenuto a conoscere l'identità dell'acquirente, quindi se quel bene cui è associato lo scontrino è passato ad un nuovo proprietario (vendita tra privati, regalo, prestito, concessione d'uso, ecc.), esso resta coperto. Sempre parlando di garanzia legale.
Il succo è che la garanzia legale è legata al bene e non al proprietario.

E' un' interpratazione che non mi trova d'accordo.

Il Codice del Consumo all' articolo 128 enuncia chiaramente che la sezione sulla garanzia disciplina "taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo". La vendita tra privati va a configurare un contratto di vendita nuovo e differente, nei confronti del quale il venditore originale non ha alcuna obbligazione legale.
Ed è vero che lo scontrino non è nominale, ma è possibile che sia richiesta una registrazione del primo proprietario proprio a tale scopo.

Detto questo, se si ha lo scontrino originale (e non ci sono registrazioni del proprietario) non credo che ci possano essere difficoltà a vedersi riconosciuta la garanzia.
 

kikhit

Biker incredibilis
9/12/03
12.732
696
0
Torino
www.thegroupmtb.it
Bike
Occam Lt, Alma
E' un' interpratazione che non mi trova d'accordo.

Il Codice del Consumo all' articolo 128 enuncia chiaramente che la sezione sulla garanzia disciplina "taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo". La vendita tra privati va a configurare un contratto di vendita nuovo e differente, nei confronti del quale il venditore originale non ha alcuna obbligazione legale.
Ed è vero che lo scontrino non è nominale, ma è possibile che sia richiesta una registrazione del primo proprietario proprio a tale scopo.

Detto questo, se si ha lo scontrino originale (e non ci sono registrazioni del proprietario) non credo che ci possano essere difficoltà a vedersi riconosciuta la garanzia.


io ricordo qui alcune sentenze di Gdp che invece avevano interpretato il codice riconsocendo la garanzia anche per successivi proprietari, adducendo come motivazione a) che è il bene ad essere coperto da garanzia per eventuali vizi e b) che è impossibile dimostrare una successiva vendita e non una donazione o una concessione d'uso.
Chiedo in ufficio se ritrovano le sentenze e te le giro via mp/mail.

La questione è che il cdc (così come il 1519 bis in passato) è stato redatto, in alcune parti, in maniera forse un po' troppo volutamente 'sibillina'.. ;-)
 

sembola

Moderatur cartesiano
Membro dello Staff
Moderatur
27/2/03
51.169
10.113
0
59
Siena
www.sembola.it
Bike
una nera e l'altra pure
io ricordo qui alcune sentenze di Gdp che invece avevano interpretato il codice riconsocendo la garanzia anche per successivi proprietari, adducendo come motivazione a) che è il bene ad essere coperto da garanzia per eventuali vizi e b) che è impossibile dimostrare una successiva vendita e non una donazione o una concessione d'uso.
Chiedo in ufficio se ritrovano le sentenze e te le giro via mp/mail.

La questione è che il cdc (così come il 1519 bis in passato) è stato redatto, in alcune parti, in maniera forse un po' troppo volutamente 'sibillina'.. ;-)

Tu mi insegni che le sentenze dei gdp non fanno giurisprudenza... ma cmq, se invece c'è la cartolina col nome ed i dati del primo proprietario (come fa Specialized? ;-)

In ogni caso vorrei ribadire che, come dico spesso, la teoria è una cosa e la pratica un'altra. Con lo scontrino originale (e senza registrazione dell'' utente) è praticamente impossibile dimostrare se il detentore è il primo, il secondo od il terzo possessore della bici, e per quello che ne so nessuno si mette a sindacarlo.

Ma se lo scontrino proprio non c'è occorre affidarsi al buon cuore del negoziante...
 

Clab04

Biker grossissimus
25/8/08
5.305
21
0
Roma Est
Visita sito
Il vostro confronto è stato proficuo anche per me: Sembola sostiene che la garanzia è parte integrante del contratto di compravendita e se è accordo comune non estenderne gli effetti ad eventuali ulteriori acquirenti, l'accordo è comunque valido, in quanto onora l'obbligo di legge concedendo la garanzia di due anni.
Kikhit sostiene che la garanzia è sull'oggetto e vive di vita propria, indipendentemente dalla volontà tra le parti e quindi questa clausola sarebbe annullabile.
Ora è sempre possibile che non abbia capito una séga, però onestamente i conti mi tornano, nel senso che ha un valore (e un costo) anche questa estensione o meno della garanzia agli acquirenti futuri.
Mi spiego: per una bici il problema c'è, semplicemente perché l'aspetto della garanzia non è centrale.
Ma nelle automobili nessun costruttore si sogna di non estendere la garanzia agli acquirenti successivi, proprio perché sarebbe una discriminante alla vendita che evidentemente alla Specy invece si possono permettere.
Scusate l'interruzione
Claudio Altro Consumo.
 

sembola

Moderatur cartesiano
Membro dello Staff
Moderatur
27/2/03
51.169
10.113
0
59
Siena
www.sembola.it
Bike
una nera e l'altra pure

tacito

Biker imperialis
23/9/04
10.733
1
0
64
Catania
Visita sito
forse c'è un pò di confusione o probabilmente non ho capito bene io (la seconda che hai detto...:smile:).
Garanzia legale 2 anni in caso bene nuovo, in caso di di usato acquistato presso un venditore professionale un anno.
Ovviamente in entrambi i casi occorre un valido titolo di acquisto (scontrino, fattura).
Garanzia contrattuale ovvero un'estensione della a livello temporale (5 anni, 3 lustri,un secolo, a vita... anche se non si capisce di quale vita...).
La garanzia contrattuale ovviamente obbliga solo chi contrattualmente si impegna e nel caso delle bici quasi sempre il fabbricante o l'importatore/distributore e non il rivenditore che diventa eventualmente un tramite.
La garanzia contrattuale non può contenere clausole più restrittive rispetto la garanzia legale anche perchè deve rappresentare un plus e non un minus e nel caso in cui vi fossero clausole peggiorative le stesse si considerano come non apposte.
Andiamo a ragionare sul caso della garanzia quinquennale o decennale o a vita che è conseiderata valida solo per il primo proprietario.
Chi contrattualmente si obbliga a fornire tale garanzia può richiedere, ai fini della validità della stessa, una registrazione con nome, cognome e num. di telaio della bici oggetto del contratto di garanzia e limitare tale beneficio solo al primo acquirente.
A mio avviso in questo caso non c'è nessuna clausola vessatoria in quanto la garanzia contrattuale prevede un plus rispetto la garanzia legale (spazio temporale maggiore) senza limitare o comprimere in alcun modo i diritti dell'acquirente sempre garantito dalla garanzia legale (scusate il bisticcio dei termini) che non è limitata al primo proprietario ma ha un "effetto reale" ossia legata al bene.
Detto questo legittimamente ogni azienda può imporre dei limiti alla propria garanzia contrattuale, ove tali limiti non inficiano i diritti acquisiti grazie alla garanzia legale, tipo per esempio la previsione di rinunzia alla garanzia legale in caso di sottoscrizione della garanzia contrattuale.
Tale prassi è comune per esempio nelle campo delle autovetture e dell'elettronica dove la garanzia contrattuale assume la veste di contratto vero e proprio considerato che spesso si paga un surplus per l'estensione della garanzia.
Ovviamente quanto detto sono solo mie considerazioni...