Tratto da Wikipedia ( http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_italiana_sul_peer-to-peer ):
"Attualmente rimane ancora in vigore la lettera a) comma 2 dell'articolo 171-ter che prevede il carcere da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 15.000 euro per chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, ma poiché non è esplicitamente indicato, come in altre parti della legge, l'azione di immettere in reti telematiche è possibile che ciò non sia contemplato"
Ancora oggi una legge chiara non esiste o comunque deve essere ancora perfezionata.
Cito ancora:
"Secondo alcuni interpreti, la sostituzione della locuzione a fini di lucro con per trarne profitto avrebbe introdotto nella legge 22 aprile 1941, n. 633 la possibilità di incorrere in gravissime sanzioni penali, anche per chi, a causa di precedenti interpretazioni della Corte di Cassazione su questa locuzione, fa esclusivamente un uso personale di opere protette dal diritto d'autore ottenute attraverso questa pratica. Pertanto lo scambio di opere protette come avviene tecnicamente nella maggior parte dei sistemi di file-sharing (Torrent, eMule, eDonkey2000, mlDonkey, DC++, etc.) sarebbe ricaduto nelle sanzioni penali, poiché i sistemi di condivisione di file (file-sharing) più diffusi utilizzano reti peer to peer (P2P - da pari a pari) nelle quali ciascun nodo (utente) è sia client (downloader, e quindi scarica) che server (uploader, e quindi condivide) - ossia i file scaricati sono automaticamente condivisi, anche durante la fase di scaricamento"
Anche solo chi condivide commette reato perchè tutti i software di p2p hanno la possibilità di essere sia client e server.
"Attualmente rimane ancora in vigore la lettera a) comma 2 dell'articolo 171-ter che prevede il carcere da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 15.000 euro per chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, ma poiché non è esplicitamente indicato, come in altre parti della legge, l'azione di immettere in reti telematiche è possibile che ciò non sia contemplato"
Ancora oggi una legge chiara non esiste o comunque deve essere ancora perfezionata.
Cito ancora:
"Secondo alcuni interpreti, la sostituzione della locuzione a fini di lucro con per trarne profitto avrebbe introdotto nella legge 22 aprile 1941, n. 633 la possibilità di incorrere in gravissime sanzioni penali, anche per chi, a causa di precedenti interpretazioni della Corte di Cassazione su questa locuzione, fa esclusivamente un uso personale di opere protette dal diritto d'autore ottenute attraverso questa pratica. Pertanto lo scambio di opere protette come avviene tecnicamente nella maggior parte dei sistemi di file-sharing (Torrent, eMule, eDonkey2000, mlDonkey, DC++, etc.) sarebbe ricaduto nelle sanzioni penali, poiché i sistemi di condivisione di file (file-sharing) più diffusi utilizzano reti peer to peer (P2P - da pari a pari) nelle quali ciascun nodo (utente) è sia client (downloader, e quindi scarica) che server (uploader, e quindi condivide) - ossia i file scaricati sono automaticamente condivisi, anche durante la fase di scaricamento"
Anche solo chi condivide commette reato perchè tutti i software di p2p hanno la possibilità di essere sia client e server.