Ciao a tutti. Tempo fa parlando con uno del deca mi disse che a Roma il casco in bici è obbligatorio (almeno in centro, testuali parole). Sapete dirmi di più sulla dotazione obbligatoria per il comune di Roma?
Non è vero. Nel comunque di Roma vige (o dovrebbe ) il codice della strada esattamente come nel resto d'Italia, e nel codice della strada non è previsto un obbligo di casco per i ciclisti.
Nemmeno per specchietti o clacson? perchè so che in altri stati sono obbligatori
Quel che succede in altri stati non lo conosco nel dettaglio, ma il Comune di Roma, fino a prova contraria fa parte di questo Stato, quindi quello del deca ti ha detto una cagata.
Non mi risulta alcun obbligo nemmeno di specchietti. Il campanello invece o comunque uno strumento di segnalazine acustica, se non erro sarebbe obbligatorio.
Si sono obbligatori luci e clacson, 'ho letto ora sul sito del comune.
Per le luci, se vai da deca con 10€ ti compri un kit e via
Questa proprio non mi risulta.Art.148 C.D.S. Sorpasso delle biciclette:
alle biciclette è consentito di sorpassare a destra una colonna di veicoli fermi o in lento movimento
Magari fosse così facile...
D.P.R. 495/1992
Art. 224.
(Art. 68 e Art. 69 Cod. Str.)
Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi.
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.
6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di ±15 gradi. Il dispositivo deve essere posto [sul parafango posteriore,] ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo.
9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4.
10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura «alto» od altra simile.
il 22 luglio scorso, sono andato a fare un giretto in montagna (zona senza auto, in tutta tranquillià) avevo addosso casco, corazza, paraginocchia ecc ecc .... sono caduto da un dirupo, e grazie alle protezioni mi sono salvato, anche se ho riportato la frattura di 5 vertebre, un polso, lo sterno ed una costola...
Ne ho ancora per 2 mesi (totale 5/6 mesi di prognosi)...
Tutto questo per dire: Leggi o non leggi la salute e tua ed è sacrosanta, fregatene se ti vergoni o se non sei "macho" con casco e tutto il resto; sia che ti trovi in città o in montagna le protezioni ci vogliono sempre, basta un seconndo a rovinarti....
Ps: scusate lo sfogo