Dotazione obbligatoria.

  • La Pinarello Dogma XC è finalmente disponibile al pubblico! Dopo averla vista sul gradino più alto del podio dei campionati del mondo di XC 2023 con Tom Pidcock (con la full) e Pauline Ferrand-Prevot (con la front), Stefano Udeschini ha avuto modo di provarla sui sentieri del Garda
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samuelgol

Bürgermeister des Waldes
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Non è vero. Nel comunque di Roma vige (o dovrebbe :loll:) il codice della strada esattamente come nel resto d'Italia, e nel codice della strada non è previsto un obbligo di casco per i ciclisti.
 

samuelgol

Bürgermeister des Waldes
17/7/07
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Nemmeno per specchietti o clacson? perchè so che in altri stati sono obbligatori

Quel che succede in altri stati non lo conosco nel dettaglio, ma il Comune di Roma, fino a prova contraria fa parte di questo Stato, quindi quello del deca ti ha detto una cagata.
Non mi risulta alcun obbligo nemmeno di specchietti. Il campanello invece o comunque uno strumento di segnalazione acustica, se non erro sarebbe obbligatorio.
 

bigfather

Biker serius
10/9/09
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Bottecchia fx 530
Quel che succede in altri stati non lo conosco nel dettaglio, ma il Comune di Roma, fino a prova contraria fa parte di questo Stato, quindi quello del deca ti ha detto una cagata.
Non mi risulta alcun obbligo nemmeno di specchietti. Il campanello invece o comunque uno strumento di segnalazine acustica, se non erro sarebbe obbligatorio.

Si sono obbligatori luci e clacson, 'ho letto ora sul sito del comune.
 

martuzch

Biker superis
24/7/06
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il tipo del deca faceva del sarcasmo, però ha ragione nel dire che in centro città è più pericoloso che in una bella discesona nel bosco.
Il codice della strada dice:

Art. 68 del C.D.S. e 223/4/5 del Regolamento di esecuzione Dotazioni minime della bicicletta:
devono avere un freno per ogni ruota, il campanello, un fanalino anteriore a luce bianca o gialla, uno posteriore di colore rosso.
Devono avere almeno sette catarifrangenti: due per ogni pedale (attenzione quindi per i possessori di mtb), uno per ogni ruota (da fissare ai raggi) e uno posteriore (quest'ultimo di colore rosso, gli altri gialli). questi dispositivi devono essere sempre efficenti e presenti nelle ore in cui necessitano (i soliti fanalini cava-e-metti). non sono obbligatori SOLO in gara.
Art. 182 del C.D.S. e 377 del regolamento di esecuzione Circolazione dei velocipedi:
(lo trascriviamo integralmente, perché si commenta da solo...)
1) i ciclisti devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; fuori dai centri abitati, devono sempre procedere su un unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni 10 e proceda a destra dell'altro;
2) i ciclisti devono avere libero l'uso di mani e braccia e reggere il manubrio con almeno una mano; devono essere in grado di vedere in ogni momento liberamente davanti a sè ed ai lati e di compiere con la massima libertà e prontezza le manovre necessarie;
3) è vietato trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare;
4) i ciclisti devono condurre a mano la bici quando siano d'intralcio ai pedoni. in questo caso diventano quindi assimilati ai pedoni;
5) è vietato trasportare altre persone sul velocipede, a meno che questo non sia appositamente costruito ed attrezzato (es: tandem). il conducente maggiorenne può trasportare un bimbo fino ad otto anni d'età sugli appositi seggiolini;
6) i velocipedi appositamente costruiti (cd. quadricicli a pedali) ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti solo da lui se hanno più di due ruote simmetriche;
7) sui veicoli di cui al precedente comma non si possono trasportare più di quattro adulti compreso il conducente: è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bimbi fino a 10 anni di età;
8) trasporto di oggetti ed animali: vedere art. 170;
9) i velocipedi DEVONO circolare sulle piste loro riservate quando sono presenti.
PER QUANTO RIGUARDA TRANSITI CONTROMANO, SEMAFORI, MARCIAPIEDI, i ciclisti subiscono lo stesso trattamento degli altri veicoli.
Art. 170 C.D.S. Trasporto di cose ed animali sulle biciclette:
gli oggetti devono essere saldamente assicurati e non spogere lateralmente o longitudinalmente per più di 50 cm.
Art.148 C.D.S. Sorpasso delle biciclette:
alle biciclette è consentito di sorpassare a destra una colonna di veicoli fermi o in lento movimento
Art. 153 C.D.S. Segnalazioni visive:
per svoltare a destra il ciclista deve esporre lateralmente il braccio destro, per girare a sinistra quello sinistro, per fermarsi alzare un braccio verticalmente. le braccia vanno tenute esposte per tutta la durata della manovra.
 

samuelgol

Bürgermeister des Waldes
17/7/07
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Si sono obbligatori luci e clacson, 'ho letto ora sul sito del comune.

si, esatto, ma non perchè c'è scritto sul sito del Comune che non è legge, ma perchè è previsto dal codice della strada. Le luci se non erro, il codice della strada le rende obbligatorie per le bici solo quando fa buio. Durante il giorno non vi è obbligo di averle. Ovviamente una volta che ce le hai le tieni, ma in teoria se non sbaglio, non potrebbero farti la multa se non le hai durante il giorno.
Guadra su google il codice della strada e lì troverai le risposte che cerchi.
 

ftronz

Biker superis
6/8/08
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Caluso (To)
www.tronzano.com
Se metti sempre il casco di certo non ti fa male.

Per il resto (fanali, catarifrangenti, campanello, ...) la legge ne prevede l'obbligo ma sulla bdc e MTB nessuno li monta, e sino ad ora non ho mai sentito qualcuno che e' stato multato per questo!
 

il_Zott

Biker superis
13/6/08
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Roma
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da quand o giro in mtb il casco me lo metto sempre, per fare il mio solito giretto devo farmi un po' di traffico, è più pericoloso girare tra le macchine dove non sei minimamante considertato, che un altro po' nelle giungla...

Se sei di Roma il traffico lo cosci e sai quanto è pericoloso.
Per il resto non aspetterei una legge che impone l'uso del casco, ( che tra l'altro non esiste ancora) ma è solo una buona norma di sicurezza.

Per le luci, se vai da deca con 10€ ti compri un kit e via, primo cosi sei visto da tuttti, (cosa fondamentale) poi se il pizzardone di turno ti ferma non ti dovrebbe dire nulla, anche se non hai i catarigrangenti arancioni... Poi voglio vedere se a Roma iniziano a fermarei i ciclisti perche... hahahahahahaha
Oppure se il vigile, mediamente un 50-60enne da più di 100kg che se fa più di 4 passi gli scoppia il cuore per un'infarto, se fischia.. vorrei vedere quanta gente si ferma... :i-want-t:

Va boh adesso stiamo andando un po' OT; ma se fossi in te il casco lo prenderi lo stesse e lo indosserei SEMPRE ;-)

ciao :-)
 

ADexu

Biker Prenuragicus
26/12/06
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PEJFUGA, Ichnusa island
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Torque + acciaio e pezzi vari
Per le luci, se vai da deca con 10€ ti compri un kit e via

Magari fosse così facile...


D.P.R. 495/1992
Art. 224.
(Art. 68 e Art. 69 Cod. Str.)
Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi.

1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.

2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.
6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di ±15 gradi. Il dispositivo deve essere posto [sul parafango posteriore,] ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo.
9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4.
10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura «alto» od altra simile.
 

il_Zott

Biker superis
13/6/08
403
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Roma
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Magari fosse così facile...


D.P.R. 495/1992
Art. 224.
(Art. 68 e Art. 69 Cod. Str.)
Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi.
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.
6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di ±15 gradi. Il dispositivo deve essere posto [sul parafango posteriore,] ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo.
9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4.
10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura «alto» od altra simile.


ma se me fermano e me dicono che il fanalino nun va bene sai i vaffa che a quel punto che scattano.. anche se stiamo tagliando un capello, non in 4, ma in 16... ;-)

comunque credo che i vari kit che vendono al deca siano più che regolamentari, non credo omologati, (esistono ?? con tanto di targhetta sul faro tipo E numeretti vari.. ) trovare il vigile che dice che non vanno bene campa cavallo..
Ripeto a Roma non fermano chi viaggia con le moto su marciapiedi (oggi ho visto addiruttura davanti a Vanni un furgoncino che andava sul maricapiedi...) o se ti parcheggi un 4°fila, pesa se adesso si mettono a controllare se le luci che sono sulla bike sono omologate, non è fantascienza... deppiù.... :smile::smile:

Un conto è girare al buio senza nulla, allora li che sei un pericolo per te per per gli altri, ma se uno ha la lucetta rossa dietro e un fanalino bianco davanti tutti due belli visibili, se vi ferma un vigile e vi fa la multa perche il fanale no è omologato, non ci credo :fantasm:

Comunque grazie per le precisazioni legislative ;-)
 

unclesam

Biker serius
11/1/09
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Rivoli (TO)
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il 22 luglio scorso, sono andato a fare un giretto in montagna (zona senza auto, in tutta tranquillià) avevo addosso casco, corazza, paraginocchia ecc ecc .... sono caduto da un dirupo, e grazie alle protezioni mi sono salvato, anche se ho riportato la frattura di 5 vertebre, un polso, lo sterno ed una costola...
Ne ho ancora per 2 mesi (totale 5/6 mesi di prognosi)...

Tutto questo per dire: Leggi o non leggi la salute e tua ed è sacrosanta, fregatene se ti vergoni o se non sei "macho" con casco e tutto il resto; sia che ti trovi in città o in montagna le protezioni ci vogliono sempre, basta un seconndo a rovinarti....

Ps: scusate lo sfogo :il-saggi:
 

bigfather

Biker serius
10/9/09
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Roma
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Bottecchia fx 530
il 22 luglio scorso, sono andato a fare un giretto in montagna (zona senza auto, in tutta tranquillià) avevo addosso casco, corazza, paraginocchia ecc ecc .... sono caduto da un dirupo, e grazie alle protezioni mi sono salvato, anche se ho riportato la frattura di 5 vertebre, un polso, lo sterno ed una costola...
Ne ho ancora per 2 mesi (totale 5/6 mesi di prognosi)...

Tutto questo per dire: Leggi o non leggi la salute e tua ed è sacrosanta, fregatene se ti vergoni o se non sei "macho" con casco e tutto il resto; sia che ti trovi in città o in montagna le protezioni ci vogliono sempre, basta un seconndo a rovinarti....

Ps: scusate lo sfogo :il-saggi:


Mi spiace per quello che ti è successo, hai ragione in effetti qualche precauzione può salvarti la vita. Buona convalescenza.
 

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