non vorrei dire hazzate, ma la legge si riferisce ai sentieri
alpini (
Art. 111 - Definizione dei sentieri alpini e delle vie ferrate.
1. Sono definiti:
a) sentieri alpini, i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale;
b) vie ferrate, gli itinerari di interesse escursionistico che si svolgono in zone rocciose o pericolose, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitare la progressione, richiede la installazione di impianti fissi quali corde, scale, pioli e simili.
2. Sono equiparati alle vie ferrate i tratti di sentiero alpino lungo i quali sono installati gli impianti fissi di cui al comma 1, lettera b).)
e permette il transito delle bici sulle strade silvo-pastorali ed assimilate:
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La legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , è stata abrogata
purtroppo (per noi) il comma 7 dà facoltà ai sindaci di applicare divieti al transito delle bici...quindi.... o
... o