Leggendo il RD, l'unica norma che preveda limitazioni al transito sugli argini è l'art.59:
Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.
Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.
Credo che il divieto di transito sia appunto conseguenza della mancanza di manutenzione delle "sommità arginali ad uso strada": in pratica l'ente gestore invoca tale possibilità per impedire di essere chiamato in causa qualora dal transito (e dalla mancata manutenzione) derivi un danno a qualcuno. L'articolo di giornale citato in precedenza (http://milano.repubblica.it/cronaca...a_lassicurazione_per_pedalare_sul_po-6143669/) infatti parla di come la provincia di Lodi abbia fatto ricorso ad un'assicurazione ad hoc in via sperimentale.
Mi chiedo però se il divieto di transito sia segnalato in loco. Se lo è non ci sono discussioni, se non lo è non si possono fare multe.
Se non vi è una strada carrozzabile si può sparare anche dall' argine.
Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.
Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.
Credo che il divieto di transito sia appunto conseguenza della mancanza di manutenzione delle "sommità arginali ad uso strada": in pratica l'ente gestore invoca tale possibilità per impedire di essere chiamato in causa qualora dal transito (e dalla mancata manutenzione) derivi un danno a qualcuno. L'articolo di giornale citato in precedenza (http://milano.repubblica.it/cronaca...a_lassicurazione_per_pedalare_sul_po-6143669/) infatti parla di come la provincia di Lodi abbia fatto ricorso ad un'assicurazione ad hoc in via sperimentale.
Mi chiedo però se il divieto di transito sia segnalato in loco. Se lo è non ci sono discussioni, se non lo è non si possono fare multe.
Per la precisione, se sull' argine vi è una strada carrozzabile l'azione di caccia deve svolgersi ad almeno 50 metri da essa, 150 metri se si spara in direzione della strada o almeno una volta e mezzo della gittata dell'arma.Ok mi sono informato il divieto per le bici esiste l'argine in questione non è transitabile ma nemmeno i cacciatori possono utilizzarlo per la loro attività devono rispettare i 50 o 150 metri previsti in base a i casi
Se non vi è una strada carrozzabile si può sparare anche dall' argine.