AAA cercasi avvocato che mi spieghi cos'è la garanzia su di un componente

agoakiki

Biker superis
4/2/09
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gaeta
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salve nuovamente a tutti voi, cari amici riders :-?del forum, come da titolo ho delle perplessità sul concetto, per me astratto, della garanzia. Ovviamente non credo che serva un laureato in giurisprudenza, ma stamattina stavo guardando il sito della decathlon e quando ho visto nella sezione delle camere d'aria la scritta "garanzia su tutti i componenti per 2 anni" mi ha fatto riflettere. Cosa vuol dire? ... che in caso di problemi mi cambiano il prodotto... (grazie), ma nel caso in cui io entro i 2 anni che dicono buco, cosa succede? che vado al decathlon e chiedo un'altra camera d'aria nuova di pacca a 0euro:cucù:???? molto strano
scusate la mia ignoranza a riguardo :specc: attendo chiarimenti
 

notrub

Biker popularis
17/8/09
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va
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Penso che la garanzia abbia valore solo per difetti di fabbricazione e non per forature o danneggiamenti dovuti al normale utilizzo, anche perchè
sarebbe difficile nonchè costoso dimostrare l'esistenza di un difetto in una camera d'aria se prima non l'hai testata. Vale a dire che ti converrebbe comprarne un'altra e non pensarci più.
 

agoakiki

Biker superis
4/2/09
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gaeta
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Penso che la garanzia abbia valore solo per difetti di fabbricazione e non per forature o danneggiamenti dovuti al normale utilizzo, anche perchè
sarebbe difficile nonchè costoso dimostrare l'esistenza di un difetto in una camera d'aria se prima non l'hai testata. Vale a dire che ti converrebbe comprarne un'altra e non pensarci più.

esattamente! ma oltre a questo mi faceva riflettere il fatto che al decathlon sarebbe venuto a costare un botto la sostituzione di tutte le camere d'aria forate, visto che credo che sia l'inconveniente più comune che capita quando si va in bici
 

stefanogta

Biker tremendus
27/12/08
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Ferentino (FR)
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salve nuovamente a tutti voi, cari amici riders :-?del forum, come da titolo ho delle perplessità sul concetto, per me astratto, della garanzia. Ovviamente non credo che serva un laureato in giurisprudenza, ma stamattina stavo guardando il sito della decathlon e quando ho visto nella sezione delle camere d'aria la scritta "garanzia su tutti i componenti per 2 anni" mi ha fatto riflettere. Cosa vuol dire? ... che in caso di problemi mi cambiano il prodotto... (grazie), ma nel caso in cui io entro i 2 anni che dicono buco, cosa succede? che vado al decathlon e chiedo un'altra camera d'aria nuova di pacca a 0euro:cucù:???? molto strano
scusate la mia ignoranza a riguardo :specc: attendo chiarimenti
E si magari...starei li dentro dalla mattina alla sera...la garanzia su tutti i componenti non è valida per componenti che si usurano con il normale utilizzo...ad esempio dopo due anni e 5000 km non puoi richiedere la catena nuova...ma puoi richiederla se dopo 2 settimane esci e ti si trancia un piolino...come per tutte le cose anche al decathlon la garanzia vale su errori di montaggio da parte dei loro meccanici o errori di costruzione dei pezzi...
 
E

evander

Ospite
salve nuovamente a tutti voi, cari amici riders :-?del forum, come da titolo ho delle perplessità sul concetto, per me astratto, della garanzia. Ovviamente non credo che serva un laureato in giurisprudenza, ma stamattina stavo guardando il sito della decathlon e quando ho visto nella sezione delle camere d'aria la scritta "garanzia su tutti i componenti per 2 anni" mi ha fatto riflettere. Cosa vuol dire? ... che in caso di problemi mi cambiano il prodotto... (grazie), ma nel caso in cui io entro i 2 anni che dicono buco, cosa succede? che vado al decathlon e chiedo un'altra camera d'aria nuova di pacca a 0euro:cucù:???? molto strano
scusate la mia ignoranza a riguardo :specc: attendo chiarimenti

D.LGS. N. 206/2005 impropriamente chiamato "Codice dei consumatori"
in sintesi i punti più importanti:

Titolo III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO

Capo I

Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.


Art. 129.
Conformita' al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti [...]

Art. 130.
Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5(*);
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5(*), salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 132.
Termini
1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Per ulteriori chiarimenti puoi iscriverti all'università e conseguire la laurea in Giurisprudenza:smile:
 

pier80

Biker velocissimus
30/3/09
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ZIBIDO ST. JAMES
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mah, sinceramente la garanzia mi ha sempre lasciato un pò basito;
secondo me ti para il culo solo sui difetti di fabbricazione. poco tempo fa per esempio ho avuto bisogno di un cambio pezzo(la bici è di febbraio), e mi è stato detto che la garanzia sui pezzi di usura non si applica.... mi ha spiazzato un attimo considerando il fatto ceh la bici è un mezzo di usura.
oltretutto 2 anni per accorgerti che c'e qualcosa che non va???.... se poi il resto tanto non te lo copre...mah..
saluti!
 

ADexu

Biker Prenuragicus
26/12/06
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PEJFUGA, Ichnusa island
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Torque + acciaio e pezzi vari
mah, sinceramente la garanzia mi ha sempre lasciato un pò basito;
secondo me ti para il culo solo sui difetti di fabbricazione.

Infatti la garanzia copre solo quelli o i difetti di conformità rispetto a quanto dichiarato, nient'altro.
Come detto prima, se consumi un componente perchè usi la bici molto spesso non puoi pretendere che ti venga sostituito in garanzia, ha semplicemente concluso il suo normale ciclo di utilizzo, altra cosa se il componente si usura troppo in fretta o mostra dei vizi o dei difetti, in quel caso c'è un difetto di materiale, di fabricazione o di assemblaggio e hai diritto alla risoluzione del problema in garanzia.

oltretutto 2 anni per accorgerti che c'e qualcosa che non va???

Certo, se dopo 1 anno e 10 mesi mi si cricca il preziosissimo telaio artigianale in titanio per una saldatura mal eseguita io pretendo che sia posto rimedio al danno, ci mancherebbe....
Ci possono essere anche dei vizi occulti che non saltano fuori immediatamente.
 

calmocalmo

Biker cesareus
30/8/08
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Salento
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BiXs Sauvage 100
mah, sinceramente la garanzia mi ha sempre lasciato un pò basito;
secondo me ti para il culo solo sui difetti di fabbricazione. .................

Beh.... in effetti a quello serve...
Se tu acquisti una bici (o qualsiasi altro oggetto).
Se stai acquistando la bici, si presume che tu sappia cosa stai comprando, perciò sicuramente sai anche come si usa e come la devi tenere o mantenere.
E' naturale che se io acquisto una bici non la posso utilizzare per spalare la neve o per cucinare, perciò non posso sentirmi "truffato" se l'ho usata in modo improprio; però ho il diritto di protestare qualora sulla bici si rompe qualcosa senza un motivo preciso.
Con una bici, puo trovarsi un biker "massiccio" che ti macina 1500 Km al mese, ed è normale che non possa pretendere una catena nuova in garanzia.
E' ben diverso se un biker da 300 Km al mese, vede sparire i denti da una guarnitura o sente strani rumori provenire dal movimento centrale (tutto questo è successo a me), sicuramente c'è qualcosa che non và.
 

pier80

Biker velocissimus
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ZIBIDO ST. JAMES
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Beh.... in effetti a quello serve...
Se tu acquisti una bici (o qualsiasi altro oggetto).
Se stai acquistando la bici, si presume che tu sappia cosa stai comprando, perciò sicuramente sai anche come si usa e come la devi tenere o mantenere.
E' naturale che se io acquisto una bici non la posso utilizzare per spalare la neve o per cucinare, perciò non posso sentirmi "truffato" se l'ho usata in modo improprio; però ho il diritto di protestare qualora sulla bici si rompe qualcosa senza un motivo preciso.
Con una bici, puo trovarsi un biker "massiccio" che ti macina 1500 Km al mese, ed è normale che non possa pretendere una catena nuova in garanzia.
E' ben diverso se un biker da 300 Km al mese, vede sparire i denti da una guarnitura o sente strani rumori provenire dal movimento centrale (tutto questo è successo a me), sicuramente c'è qualcosa che non và.

ciao!
...con quello sono asslutamente daccordo con voi,ma che dopo 6 mesi e 600 km ti scrocchia il movimento centrale e non puoi cambiarlo a gratis ti girano un pò le scatole!
saluti! ciao ragazzi!
 
E

evander

Ospite
Ragazzi, con la massima umiltà (perchè mi rendo conto che ci vuole la cosiddetta mentalità giuridica per intendere il senso di quanto la legge dispone, retaggio di anni di studi giuridici) vi dico che è tutto scritto negli articoli riportati quello che voi dite: non bisogna inventarsi niente.
Il venditore risponde nei casi e nei termini su indicati: qualora volesse declinare questa sua responsabilità si porrebbe al di fuori della legge.
Non dobbiamo temere nulla ma dobbiamo essere informati per far valere i nostri diritti; non aspettiamoci che sia la controparte contrattuale a stimolarne l'esercizio.
 

Matteocm

Biker ciceronis
23/11/07
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Bergamo
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Vorrei porre 3 miei problemi.... Comprato bici da corsa con ruote campagnolo.. ho rotto il cricchetto posteriore dopo 6 mesi e 2/3000 km che faccio?Io ho pagato 50 euro x sistemarla, poi mi si sono fatto fuori il cuscinetto della guarnitura dopo 3000 km e qio che faccio?X ultimo, mi si sono fatti fuori i cuscinetti della guarnitura frm della mtb che a quasi 1 anno ma solo 500 km d'attività, qui che faccio?
 

monorotula

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Vorrei porre 3 miei problemi.... Comprato bici da corsa con ruote campagnolo.. ho rotto il cricchetto posteriore dopo 6 mesi e 2/3000 km che faccio?Io ho pagato 50 euro x sistemarla, poi mi si sono fatto fuori il cuscinetto della guarnitura dopo 3000 km e qio che faccio?X ultimo, mi si sono fatti fuori i cuscinetti della guarnitura frm della mtb che a quasi 1 anno ma solo 500 km d'attività, qui che faccio?

Niente. I cuscinetti sono usurabili, potresti pretendere un intervento in garanzia solo se ti si rompessero il giorno dopo aver acquistato la bici.
 
E

evander

Ospite
Niente. I cuscinetti sono usurabili, potresti pretendere un intervento in garanzia solo se ti si rompessero il giorno dopo aver acquistato la bici.
Ripeto: non è facile leggere una norma.
Col massimo rispetto ti dico quindi che ciò che dici non è esatto, infatti:
Art.132
Termini.
[...] 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.[...]
Nota bene le parole sottolineate:
nel termine indicato è il venditore che deve provare che il difetto non esisteva al momento della consegna.
Tu l'avresti ritirata una bici coi cuscinetti rotti?
 

monorotula

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Ripeto: non è facile leggere una norma.
Col massimo rispetto ti dico quindi che ciò che dici non è esatto, infatti:
Art.132
Termini.
[...] 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.[...]
Nota bene le parole sottolineate:
nel termine indicato è il venditore che deve provare che il difetto non esisteva al momento della consegna.
Tu l'avresti ritirata una bici coi cuscinetti rotti?

Ho scritto di un difetto ricontrato il giorno dopo per fare un esempio, lo stesso sarebbe valso due giorni, dopo, una settimana, etc. Col passare del tempo però aumentano le possibilità che il rivenditore possa contestare un difetto sopraggiunto con l'utilizzo, a quel punto contestato come non corretto. A chi non è successo di sentirsi dire che i cuscinetti x o y sono stati sollecitati oltremisura o hanno preso acqua e che mai il distributore avrebbe riconosciuto una sostituzione in garanzia? Questo anche prima di 6 mesi dalla data dell'acquisto. In questo caso la norma non ha nessun valore pratico, dato che nessuno intenterà causa per un cuscinetto. Il forum è pieno di casi di distributori che dichiarano, sulla base di una verifica, che tale componente risulta danneggiato per utilizzo improprio o imperizia nella manutenzione. A fronte di una dichiarazione così, qual'è l'avvocato che consiglia di avviare una causa sulla base della norma che hai citato sopra?
 
E

evander

Ospite
Ho scritto di un difetto ricontrato il giorno dopo per fare un esempio, lo stesso sarebbe valso due giorni, dopo, una settimana, etc. Col passare del tempo però aumentano le possibilità che il rivenditore possa contestare un difetto sopraggiunto con l'utilizzo, a quel punto contestato come non corretto. A chi non è successo di sentirsi dire che i cuscinetti x o y sono stati sollecitati oltremisura o hanno preso acqua e che mai il distributore avrebbe riconosciuto una sostituzione in garanzia? Questo anche prima di 6 mesi dalla data dell'acquisto. In questo caso la norma non ha nessun valore pratico, dato che nessuno intenterà causa per un cuscinetto. Il forum è pieno di casi di distributori che dichiarano, sulla base di una verifica, che tale componente risulta danneggiato per utilizzo improprio o imperizia nella manutenzione. A fronte di una dichiarazione così, qual'è l'avvocato che consiglia di avviare una causa sulla base della norma che hai citato sopra?

Lo dici tu stesso: è il venditore che deve dimostrare che il difetto è dovuto a cause esterne a quelle che riconducono ad una sua responsabilità (si chiama inversione dell'onere della prova).
In parole povere il problema è il suo: se non prova l'assenza di responsabilità, deve provvedere.
La rilevanza pratica della norma è quella di fonte del diritto: quale forza più grande?
Nello specifico, basterebbe chiamare i vigili urbani e vedere se, davanti alla verbalizzazione delle sue ragioni, il negoziante voglia andare incontro anche al pagamento delle spese ulteriori, naturalmente qualora queste ragioni non fossero provate adeguatamente.
Per le liti di basso valore c'è il giudice di pace, ma vedrete che davanti ai vigili il negoziante desisterà.
Quanti illeciti vengono commessi tutti i giorni? Non per questo perdono la loro antigiuridicità.
Infine ricordo a te ed a tutti gli altri utenti che il garante è il negoziante non il distributore: mi raccomando!
Il negoziante, che non è un consumatore, potrebbe avere, da parte del distributore o produttore, una copertura diversa da quella biennale prevista dal codice dei consumatori e perciò è portato a scaricare sull'utente finale le sue rogne.
Stiamo attenti, informiamoci e facciamo valere i nostri diritti!
Un saluto a tutti.
 

monorotula

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13/11/03
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Cioè a fronte di un negoziante che non mi vuole sostituire un cuscinetto in garanzia, dovrei chiamare la polizia municipale? E cosa dovrebbero fare loro, quando il negoziante dovesse giustificare la sua posizione col solito motivo, e cioè che il cuscinetto si è rotto per causa mia?
 
E

evander

Ospite
Cioè a fronte di un negoziante che non mi vuole sostituire un cuscinetto in garanzia, dovrei chiamare la polizia municipale? E cosa dovrebbero fare loro, quando il negoziante dovesse giustificare la sua posizione col solito motivo, e cioè che il cuscinetto si è rotto per causa mia?
Verbalizzare la dichiarazione del negoziante, la quale dichiarazione, qualora non fosse suffragata da prove precise e concordanti (non chiacchiere; per es. una foto che riporta i segni di una martellata o la stessa verbalizzazione da parte dei vigili che il cuscinetto riporta segni della medesima martellata) nel senso che il danno è stato provocato da cause diverse da quelle che comportano la sua responsabilità, si tradurrebbe in un'ammissione d'inadempienza agli obblighi contrattuali. In pratica per lui sarebbe un suicidio accettare il contenzioso; ecco l'importanza dell'espressione "si presume".
Insomma, non è sufficiente e non serve a niente al negoziante dire che si è rotto per causa del cliente.
 

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