A me questo chiarimento non pare tanto pertinente.
Prima viene citato il l'art. 9 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. 34/2018), quasi come se già lì si prevedessero divieti simili. Sono andato a leggermelo (non lo riporto qui per non fare uno sproloquio) ma contiene delle disposizioni di principio sullo scopo delle strade forestali, nulla dice riguardo a possibili divieti.
Poi scrivono che sta alle legioni disciplinare i vari aspetti....e ok, ci sta, ma il decreto emanato dal governo questo prevede:
"Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le regioni disciplinano le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica.".
Per quello che riesco a interpretare leggendolo la norma intanto vieta il transito di qualsiasi tipo di veicolo, poi sta alle regioni adottare una disciplina diversa. Che letto altrimenti si può tradurre come "in generale non puoi andare in bici su nessun tipo di forestale possibile e immaginabile, poi sta a te spulciarti 20 possibili discipline regionali diverse e capire se nel tuo caso è consentito". E non mi sembra proprio il massimo....diciamo che se lo potevano risparmiare.
Poi chiaramente, si tratta di un divieto senza sanzione che comunque non verrà mai applicato quindi alla fine ciascuno fa un po' come gli pare (as usual)....