Ciao a tutti, visto gli ultimi sviluppi vorrei sapere come deve essere equipaggiata una bicicletta secondo il CDS. Cercando un po' su internet ho trovato questo
dunque le cose che non mi son chiare son la storia dei pedali che vuol dire "analoghi dispositivi devono essere applicati ai lati?" (ai lati di che?), e poi la storia delle luci l'art 152 non menziona i velocipiedi quindi come ci si regola? e poi un dubbio che ho è c'è distinzione tra BDC MTB e city bike oppure per le norme son tutte uguali?[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna. (1)
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] (1) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, con le modificazioni della legge di conversione n. 214 del 1° agosto 2003. [/FONT]