per chi volesse leggere solo l'articolo
1. Ferme restando le indicazioni di cui all’articolo 16, comma 5, della l.r. 12/2010, la fruizione dei
percorsi della RPE con bicicletta/mountain bike (MTB) è di norma consentita sui percorsi che
presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l’agevole passaggio contemporaneo di utenza
multipla.
2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (elevata pendenza, larghezza
limitata, particolare tipologia di fondo ed altre caratteristiche valutate dal soggetto gestore
determinanti per la fruizione in bicicletta) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da
renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto competente ai fini della
gestione tecnica dei settori, di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2010, può, nell’ambito della
pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati e le associazioni coinvolte:
a) interdire la fruizione con biciclette/MTB, qualora l'incidenza, dei tratti non adatti alla fruizione
con biciclette/MTB sia significativa rispetto alla totalità del percorso. Su tali percorsi è fatto obbligo
riportare il simbolo di divieto per biciclette/MTB secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici
di cui all’articolo 30;
b) mantenere la fruizione multipla del percorso, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla
fruizione con biciclette/MTB sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo
alle biciclette/MTB il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l’incrocio con altri utenti sia
difficoltoso. Sui tali percorsi a fruizione multipla i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica
dei settori e i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre le specifiche avvertenze
e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti (per esempio l'obbligo di portare a mano la
bicicletta per un certo tratto);
c) destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in biciclette/MTB,
quali il down hill, in conformità alla legislazione vigente in materia, escludendo dunque il percorso
dalla RPE.
3. È possibile che nell’ambito delle prescrizioni di tutela degli itinerari di interesse storico-culturale
di cui all’articolo 21, comma 4, laddove tratti di percorso appartenenti a tali itinerari siano
caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse per la loro
appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata (ad
esempio lastricatura, parapetti, muri a secco) e che possano essere danneggiati dal passaggio delle
biciclette, siano presi provvedimenti in merito al divieto di transito delle biciclette/MTB su tali
tratti.
4. Tutte le limitazioni del presente articolo riguardano anche i percorsi della RPE presenti
all’interno delle aree di parchi, riserve ed altre aree naturali protette. Tali limitazioni possono essere
integrate da particolari provvedimenti e regolamenti interni a tali aree.
[MENTION=591]capataz[/MENTION] Grazie della notizia del regolamento regionale ;)