Legislazione anti-MTB

neobios

Biker serius
17/4/05
261
1
0
Padova
www.fabiobike.tk
Ciao colleghi.
Mi sono state rivolte contestazioni circa un mio percorso fatto sulle colline Bassanesi (VI) affermando esiste una legge regionale del Veneto ( mi pare L.R 14 art 6 comma4, se ricordo bene) molto precisa in materia che vieta di percorrere qualsiasi sentiero con biciclette...
Qualcuno di voi sa dove trovarne copia? Non riesco a trovarla in rete, almeno sapessi di che anno è... sul sito della Regione Veneto non mi funziona la funzione di ricerca!
L'unico divieto presente all'imbocco del sentiero fatto era di divieto di transito a mezzi motorizzati: comprende anche le MTB?
La contestazione mi e' stata fatta da un membro dell' ACN .. conoscete questa sigla?

Vi ringrazio per una Vostra cortese risposta.
 

sembola

Moderatur cartesiano
Membro dello Staff
Moderatur
27/2/03
50.755
9.159
0
57
Siena
www.sembola.it
Bike
una nera e l'altra pure

Il riferimento legislativo citato è sostanzialmente corretto, dal momento che la legge regionale in questione (n.14 del 31/03/1992) è stata modificata l'anno successivo con la n.19. La formulazione dell'art.4 è la seguente:


Il cartello di divieto fa riferimento alla circolazione dei veicoli a motore nella viabilità silvopastorale (definita all' art.2 come "vie di penetrazione situate all' interno delle aree forestali e pascolive) o ad essa assimilata (piste forestali, piste di esbosco, piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria, sentieri e le mulattiere, tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di salita, i prati, i prati - pascoli e i boschi).

Ricapitolando, quello che ti hanno detto è parzialmente vero. La LR vieta il transito alle biciclette sui sentieri alpini, non su qualsiasi sentiero. I sentieri alpini sono "i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale" (LR n.33 del 04/11/2002, art.111, c. 1 sub a). Non è chiaro immediatamente cosa significa "zone di montagna", la precedente formulazione della legge era più chiara, in quanto parlava di 1000 metri di quota come discrimine. In ogni caso se nìè già parlato varie volte, l'ultima qui: http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?t=131595
 

neobios

Biker serius
17/4/05
261
1
0
Padova
www.fabiobike.tk
Notevole, SEMBOLA !!
Insomma, il tratto di sentiero che ho fatto, sito a 300 metri di altitudine non rientra nella fattispecie. Il bello e' che erano presenti una decina di persone (carabinieri in congedo e altre sigle) intente alla manutenzione del sentiero stesso. Non solo non ci hanno fatto la predica, ma molto gentilmente ci hanno dato indicazioni di dove andare e relative varianti da fare... c'e sempre qualcuno che parla per arieggiare la lingua...
Grazie ancora! Ora me la stampo e ne metto una copia nello zaino !
NeoBioS
 

sembola

Moderatur cartesiano
Membro dello Staff
Moderatur
27/2/03
50.755
9.159
0
57
Siena
www.sembola.it
Bike
una nera e l'altra pure

La legislazione non sempre è chiara, e comunque non sempre è semplice comprenderla a fondo. Comunque nel tuo caso (300 metri di quota) il diritto di percorrenza in mtb non è discutibile, a meno ovviamente di specifiche limitazioni a norma del comma 7.
 

neobios

Biker serius
17/4/05
261
1
0
Padova
www.fabiobike.tk

Dovresti inaugurare un nuovo topic " l'Avvocato risponde" !! Grazie per la consulenza, manda pure la parcella, ciao!
 

neobios

Biker serius
17/4/05
261
1
0
Padova
www.fabiobike.tk
hai per caso anche il testo della definizione di sentiero di montagna? (art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52.)

Ho trovato il testo integrale , scusa e ciao.
 

Classifica giornaliera dislivello positivo

Classifica mensile dislivello positivo