Garanzie; Facciamo Chiarezza Una Volta Per Tutte

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gas29

Aziende
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Monghidoro
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ADICONSUM – SETTORE ACQUISTI E CONSUMI
LA VENDITA E LE GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO
DLGS 24.02 n° 2
Per i beni acquistati e consegnati dal 23 marzo 2002 si deve fare riferimento al Decreto
Legislativo 24/02 in attuazione della direttiva 1999/44/CE che ha sostanzialmente cambiato le
discipline delle garanzie, novellando (scrivendo) nuovi articoli del Codice Civile dall’art.
1519 bis a nonies.
L’obiettivo del Decreto, è di garantire la protezione del consumatore e potenziare la fiducia
negli acquisti dei beni di consumo, stabilendo una base di regole comuni in Italia e in altri paesi
della UE indipendentemente del luogo di vendita del bene. Questa normativa specifica
nuovamente la figura del consumatore, del venditore, del produttore e il concetto di beni di
consumo.
Consumatore: qualsiasi persona fisica che nei contratti di vendita, permuta, somministrazione,
appalto, opere, e comunque tutti quelli finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare
o produrre, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ed è altresì
considerabile consumatore “il condominio”.
Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata che nell’esercizio della
propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita, permuta,
somministrazione, appalto, opera, e comunque tutti gli altri contratti finalizzati alle forniture di
beni di consumo. Si intende anche venditore l’intermediario, ad esempio l’autosalone che vende
veicoli usati in conto vendita da un privato.
Produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene nel territorio della UE,
o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore, apponendo sul bene il proprio nome o
marchio.
Beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare.
Sono esclusi:
- i beni oggetto di vendita forzata.
- l’acqua e il gas quando non confezionati per la vendita.
- l’energia elettrica.
La nuova disciplina recita che i beni consegnati debbono essere conformi al contratto di
vendita; cioè il bene deve avere le caratteristiche richieste anche verbalmente dal consumatore
e accettate dal venditore o dal produttore, anche se prospettate su depliant pubblicitario.
La durata della garanzia legale è di 24 mesi, e nel caso di mancanza di conformità (difetto) il
consumatore deve denunciare il difetto al venditore entro due mesi dal momento della
scoperta. Detta garanzia è valida anche per i beni usati, che però, nel caso specifico il
consumatore e il venditore possono concordare un periodo inferiore ai 24 mesi, periodo che in
ogni caso non può essere inferiore a 1 anno.
Con questo Decreto Legislativo è stata sancita la responsabilità del venditore nei confronti
del consumatore per un difetto di conformità. Questa è estesa anche all’installazione quando
effettuata a cura del venditore. Detta responsabilità decade se al momento della consegna del
bene il consumatore era a conoscenza del difetto.
Nel caso della mancanza di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino al bene mediante
la riparazione o la sostituzione. A sua scelta, se i rimedi di cui sopra non hanno avuto esito
positivo, ovvero, sono risultati impossibili o sproporzionati può richiedere la riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto.
Il ripristino della conformità dei beni (riparazione), non deve comportare spese aggiuntive per il
consumatore, siano esse per i materiali, mano d’opera o altre spese con motivazioni diverse
come le spese di spedizione e il diritto di chiamata.
Per la riparazione del bene non c’è un tempo codificato fra la consegna e la restituzione del
bene, in quanto il Decreto Legislativo con l’art. 1519 quater c.c. Prevede che “……la
riparazione deve essere effettuata entro un congruo tempo dalla richiesta senza arrecare
notevoli inconvenienti al consumatore…..” per cui trascorso un ragionevole lasso di tempo il
consumatore può richiedere, (tramite raccomandata A/R), la sostituzione, la riduzione del
prezzo, o la risoluzione del contratto.
Per l’esercizio della garanzia il consumatore deve pretendere lo scontrino fiscale e il
documento di consegna (per i beni consegnati in data successiva all’ordine) e conservarlo
almeno 26 mesi dalla data di consegna, in quanto per i beni nuovi in garanzia, la stessa
complessivamente è di 26 mesi (24 mesi di garanzia, più due mesi per la denuncia del difetto),
ed è questa l’unica condizione certa per far valere i propri diritti.
Ancora una volta ricordiamo che il consumatore si deve rivolgere solo al venditore, il quale
non può fare differenze tra garanzia nazionale, internazionale, comunitaria e diffidare dai
venditori che rinviano il consumatore ai centri di assistenza.
 

kikhit

Biker incredibilis
9/12/03
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Torino
www.thegroupmtb.it
Bike
Occam Lt, Alma
Piccola nota:
L’art. 146, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, con il quale è stato
approvato il “Codice del consumo", ha abrogato l'art. 1519 bis e seguenti.
Pertanto il riferimento normativo attuale è il Codice del Consumo.
Nella sostanza cambia praticamente nulla, se non che quando si fa rischiesta di assistenza in garanzia è meglio citare quest'ultimo in vece del D.lgs precedente nel caso ci fossero problemi.
 

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