non è sta grande notizia, alla fine la SAT ha ottenuto di mettere i biker in gabbia, ovvero nei bikepark, ma di tenere il demenziale divieto sui sentieri. Per fortuna che fra Alto Adige, Veneto e Lombardia i sentieri belli non mancano. Ciao ciao Trentino.
alla fine , la SAT , più che ottenere di mettere in gabbia i biker , ha forse ottenuto quello che interessava fin dall'inizio ... (vedi in fondo)
la legge provinciale contiene "l'istituzione della rete provinciale di percorsi in mountain bike" , pertanto interessa anche i bikers "ciclo-turisti" (così come li hanno voluti definire),
la Legge in merito ai bike park, (se non saranno integrate le lacune) , sarà più dannosa che positiva:
I contenuti della legge in merito ai bike park , sono piuttosto "anomali", e si sintetizzano in 6 punti:
- creare percorsi prioritariamente utilizzando le piste da sci, limitandosi ad aree sciabili
- regimare le acque superficiali
- segnalarli ed interdirli ai pedoni
- segnalare gli attraversamenti
- un punto 5- che cita : Resta fermo quanto previsto dalla legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini in merito alla circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.
- Obbligo di copertura assicurative per i gestori.
ben vengano le leggi sintetiche, ma r
egolamentare un bike park in 6 punti, di
cui 3 per indicare che devono avere segnaletica ed assicurazione , ed uno che non si capisce perchè rimanda ai divieti di circolazione ...
Francamente speravo in una legge che permettesse ai bike park di cresce e strutturarsi, una legge di questo tipo, va invece nella direzione che "tanto temevo" ... quella della proliferazione dei "bike park". (che non potrebbero certo essere chiamati bike park)
Il rischio è di trovarci che ogni stazione crei un percorso (forse 2) , con scarsa manutenzione, scarsi investimenti.
Molto dipenderà dal criterio di applicazione, e dalle successive modifiche ed integrazioni.
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tornando allo spunto interessante per i "cicloturisti" ...
istituita la rete provinciale dei percorsi di mountain bike , c
ostituita da 4 punti, di cui due ...economici!
punto 2: si applica , se compatibile , la disciplina prevista da questa legge per i sentieri alpini, ivi compresa quella relativa agli interventi finanziari.
punto 2: (posto sotto il punto 3, perciò forse era un punto 4.) ...
si provvede mediante l'utilizzo di staniamenti già autorizzati in bilancio ....
magari ora risulta un po' più evidente, il perchè vi è questo "enorme" interesse verso i sentieri e la loro gestione.