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Dubbio sulle regole stradali per le bici

apeschi

Biker tremendus
30/12/07
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Milano
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Io vivo in citta' (a Milano), non uso mai la bici in citta' tranne che per brevi tratti (per andare sulle ciclabili e nei parchi dove e' consentito andare in bici, oppure vado fuoristrada ma a volte puo' succedere di fare qualche tratto su strada).
Ho sia una bici da corsa che una mountain bike.
Ovviamente essendo bici destinate ad utilizzo sportivo non hanno fari, fanali, fanalini, catarifrangente, campanello (in realta' alla mtb ho messo un sonaglino, ma nulla sulla bdc).
Ora, mi e' venuto il dubbio che nessuna delle due bici sia in regola con le norme stradali.
Del resto su una bdc non ci metterei mai catarifrangente e fanale. Non uso le bici al buio e come ho scritto sopra non le uso normalmente in citta' (anche se a volte qualche tratto cittadino lo devo per forza fare), ma mi capita di usare le bici su strada. (Sempre di giorno, mai di sera).
Potrei rischiare qualche sanzione?
E' un dubbio che mi e' venuto da un po' di tempo a questa parte.
Voi come vi regolate?
 

Jaco MtB

Biker forumensus
teoricamente,girando con un mezzo non regolamentare perchè sprovvista dei dispositivi previsti dal CdS,sei sanzionabile (a meno che tu non stia partecipando a una competizione autorizzata) ma non ho sentito nessuno sanzionato per questo... personalmente sulla bike ho un paio di gemme alle ruote,fanalino ant/post ma niente campanello (rotto 200m dopo averlo comprato)
 

NEMESI61

Biker dantescus
7/5/07
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La bicicletta ed il Codice della Strada (stralcio di alcuni articoli)

Art. 50. Velocipedi.
1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. (1) Comma così modificato dall'art. 24, legge 3 febbraio 2003 n. 14.

Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1. (*)
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee
attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

(*) per chiarezza:
Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
Va ricordato che sussiste l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retro riflettenti per circolare fuori dai centri abitati in orari serali o nei casi previsti di cui sopra.

Molti non sanno che nella circolazione stradale esistono altre regole da rispettare:

Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5.È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90. La sanzione è da euro 33,60 a euro 137,55 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

Art. 377. - Circolazione dei velocipedi (art. 182 C.s.).
1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:
a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età.
Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.
6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.

Ogni tanto non fa male ricordare quello che sarebbe previsto, anche solo per informazione.
 

apeschi

Biker tremendus
30/12/07
1.113
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0
Milano
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Grazie.
Quindi, se ho capito bene, i dispositivi di segnalazione visiva (fanali) devono essere presenti solo se si utilizza la bicicletta un'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora prima del sorgere del sole (e nei casi specificati, buio, nebbia, gallerie ecc...), mentre per un uso normale diurno ci possono anche non essere.
 

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