Codice della strada e bike

trapanio

Biker serius
17/9/08
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Avezzano
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Mi è capitato di ascoltare uno scambio di informazioni tra ciclisti durante le uscite della domenica. Si discuteva sull'attuazione di una nuova normativa riguardo i dispositivi ottici ed acustici di cui si dovranno dotare tutte le bici e sul fatto che in Germania siano già tutte munite di fanalini, rifrangenti e campanelli.
Mi risulta, dalle reminescenze di studio di quando presi la patente, che la normativa in materia sia già esistente ed in vigore da quando esiste il codice della strada. Non sono sicuro che ci saranno evoluzioni per adeguamenti alle direttive europee ma, cercando in giro ho trovato questo:
vedi art.68 pag 23
http://www.ciclodi.it/documenti/bici07/bici07_quaderni_chiarini.pdf
La materia mi sembra piuttosto complessa ma, penso valga la pena fare luce.:arrabbiat:
Chiunque abbia informazioni è pregato di renderle disponibili.
 

ticiotix

Biker ciceronis
Occhio, quella è una proposta...
Se ne è parlato diffusamente qui.
Ciao
TT:

[m'edito] Tutta la partita si gioca sul filo dell'articolo 68 del codice della strada, che come capita spesso, a suon di modifiche e di emendamenti, risulta, a mio modesto avviso, un filo poco chiaro.
Il comma 1 ti dice cosa devi avere (anche riguardo l'illuminazione), il comma 2 che le luci devono essere "presenti e funzionanti" nei casi previsti dalla legge (scarsa visibilità). Il che potrebbe far pensare che se giri di giorno puoi non avere le luci.
Ma il comma 6 dice che chiunque circoli senza dispositivi di illuminazione è sanzionabile da € ... a € ..., senza specificare se solo in scarsa visibilità o sempre. E il comma 8 dice che le bici debbono essere poste in commercio in regola.
Dunque? Boh? Io mi sono attrezzato per averle sempre. Vedi un po' tu...
Nota di colore: sei sanzionabile anche se giri senza pneumatici (sui cerchi o anche senza cerchi, direttamente balzellonando sui QR? La legge non è chiara su questo....).
Ma in quel caso mi sa che puoi chiedere l'attenuante della semiinfermità mentale.... :))):
 

trapanio

Biker serius
17/9/08
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E' proprio perchè la normativa è così confusa che ho chiesto aiuto.
Ti ringrazio, ticiotix, per avermi segnalato il link con la discussione già affrontata, mi sembra molto approfondita e complimenti a euphoriapostulant per l'accuratezza della ricerca fatta.
E ti ringrazio sopratutto per avermi suggerito l'escamotage della semi infermità mentale; i requisiti ce l'ho:pirletto:
 

Eraclitus

biker semi-serio
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se può interessare, c'è anche questo:
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo II - DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
Art. 224. - Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi (artt. 68, 69 C.s.).
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale.
6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di ±15 gradi. Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell' appendice IV , comma 1, del presente titolo.
9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice , commi 2, 3 e 4.
10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.
Sempre più difficile! (in confidenza l'ho copiato, ma ho letto solo sino al 2° comma :hahaha:).
 

Eraclitus

biker semi-serio
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e aggiungo, per chi crede di essere in regola:
avere dispositivi non conformi al regolamento equivale a non averli affatto (se pensate che sia pignoleria, andate a vedere a cosa si "attaccano" le compagnie assicuratrici per non pagare i sinistri).
 

trapanio

Biker serius
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... e pensare che avevo appena deciso di mettermi in regola.
L'unica cosa a cui posso aspirare è di rendermi visibile in quei pochi frangenti in cui sono su strada.
Rispettare tutte le norme, decreti, leggi, codici, modificazioni, omologazioni, commi, casi, cosi, cose, case, cazzi, mazzi e chi più ha più ne metta è veramente difficile se non impossibile.
Comunque la proposta di legge di cui sopra credo sia nata proprio per fare luce sulla situazione decisamente confusa. E' chiaro che fino a che non sarà approvata rimarrà in vigore l'attuale normativa con tutte le sue pecche.
 

Eraclitus

biker semi-serio
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... e pensare che avevo appena deciso di mettermi in regola.
L'unica cosa a cui posso aspirare è di rendermi visibile in quei pochi frangenti in cui sono su strada.
In effetti mi pare la soluzione più equilibrata (io porto sempre con me un fanalino anteriore ed uno posteriore, piccoli e applicabili con delle mollette: anche se sicuramente non rispettano le prescrizioni del regolamento, in caso di rientro in notturna mi potrebbero comunque salvare la pelle). Ciao.
 

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