Decreto Legislativo 34/2018, comma 2 sub f):
la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la
valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonche' le attivita' di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
Tutto ciò che non rientra nelle definizioni di "strada" del Codice della Strada. Che infatti non definiva la viabilità forestale.
Certamente.
Possono essere comunali (quindi pubbliche), private ma di uso pubblico, private.
Vedi la definizione sopra
Deve rientrare nella definizione di cui sopra
Il decreto non fa differenza tra proprietà pubblica e privata. Già oggi però in molte regioni per realizzare exnovo delle "strade" (anche sentieri) esistono delle procedure autorizzative.
Premesso quanto detto sopra, se la strada porta ad una casa non è esclusivamente funzionale alla gestione forestale. Ma già oggi dove ci sono divieti locali ci sono le eccezioni per gli "aventi diritto" (conduttori e proprietari dei fondi, ad esempio).