Vedi l'allegato 498280
sembra che il punto sia questo... dato che le forestali non fanno più parte delle reti di viabilità non ci si può circolare.
Se ciò coinvolgesse anche le biciclette già adesso i sentieri sarebbero vietati.
Sinceramente non ci capisco nulla di leggi e giurisprudenzese... non c'è comunque nessun accenno ai velocipedi nel decreto che chiarisca quindi bisognerebbe conoscere chiaramente le norme attuali per capire come sono suddivise le varie categorie di veicoli e che limitazioni hanno.
Attenzione, i sentieri non sono necessariamente viabilità silvo pastorale o forestale.
A leggere si parla cmq solo di infrastrutture di una certa dimensione e con finalità precise, ma questi articoli sono talmente articolati e fumosi che si possono prestare a notevoli forzature, vedi parte che ho evidenziato in grassetto. Può essere qualsiasi cosa.
3. La viabilità principale di cui comma 1 lettera a) ,
come dall’allegata Tabella, si distingue in viabilità di pri-
mo e di secondo livello:
a) primo livello: infrastrutture viarie con carreggiata
da 3,5 a massimo 6 metri ed opere connesse quali piazzali
ed imposti, adatte al transito di automezzi anche a tre assi,
trattori forestali e mezzi speciali di grandi dimensioni e
massa, ovvero mezzi con limitata mobilità di avanzamen-
to per pendenza, larghezza e/o raggio di manovra;
b) secondo livello: infrastrutture viarie con carreg-
giata da 2,5 a 3,5 metri ed opere connesse quali piazzali
ed imposti, adatte al transito di automezzi, trattori e altri
mezzi speciali con ingombri più limitati rispetto a quan-
to previsto alla lettera precedente e dotati di più elevata
mobilità in termini di avanzamento in tratti con pendenze
longitudinali elevate e raggi di curvatura ridotti.
4. La viabilità secondaria di cui comma 1, lettera b) , si
distingue in:
a) piste permanenti e opere connesse quali piazzole
ed imposti ad uso permanente:
i. con fondo naturale, fatta salva, in presenza di
pendenze longitudinali maggiori o uguali al 15 per cen-
to, la presenza di eventuali tratti con fondo stabilizzato
o migliorato preferibilmente con esclusione di emulsioni
bituminose;
ii. aperte con macchine movimento terra che per la
loro realizzazione richiedono movimenti terra con even-
tuali conseguenti interventi di stabilizzazione, anche delle
scarpate di monte e di valle, e di regimazione delle acque;
iii. caratterizzate per una minima presenza di
opere permanenti di regimazione delle acque nei tratti
in maggiore pendenza ed ove necessario in prossimità e
nell’attraversamento negli impluvi;
iv. transitabili ordinariamente da trattori, macchi-
ne operatrici specializzate, veicoli fuoristrada a trazione
integrale o animali da lavoro;
b)percorsi da lavoro, pedonali e per animali,
aventi ingombri e pendenze simili ma tipologie realiz-
zative diverse legate alle tradizioni locali e alle realtà
geo-pedo-morfologiche.
5. I tracciati di uso ed allestimento temporanei di cui al
comma 1 lettera c) , comprendono:
a) tracciati temporanei a fondo naturale, appronta-
ti per il passaggio di macchine operatrici specializzate, — 34 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANASerie generale - n. 2861-12-2021
aperti senza l’ausilio di macchine movimento terra di
tipo pesante se non in casi eccezionali e per brevi tratti.
Le regioni disciplinano sulla base delle realtà geo-pedo-
morfologiche locali i loro parametri, fermo restando che
i tracciati non devono superare una lunghezza massima
di 250 metri per ettaro o sua frazione di superficie inte-
ressata dall’attività forestale e una altezza massima della
sezione di scavo a monte di 1,5 metri, in funzione della
pendenza;
b) piazzole temporanee, a fondo naturale e funziona-
li alle operazioni di esbosco, utili a consentire l’incrocio,
l’inversione di marcia dei mezzi e il deposito temporaneo
del legname. La frequenza e la distribuzione delle piaz-
zole devono contemperare le esigenze d’uso del tracciato
con la morfologia del terreno. La loro realizzazione deve
evitare fenomeni di dissesto idrogeologico;
c) linee di avvallamento per gravità, coincidono con
formazioni naturali permanenti come impluvi, vallecole o
canaloni oppure elementi artificiali temporanei come risi-
ne artificiali ancorate temporaneamente al terreno;
d) linee di esbosco aeree, varchi o corridoi aerei atti
a consentire l’installazione e l’utilizzo temporanei di si-
stemi a fune (linee di gru a cavo o di teleferiche), con
larghezza compresa tra 4 e 8 metri salvo allargamenti per
alcuni tratti in situazioni che presentano eccezionali diffi-
coltà per l’esbosco, per consentire la tutela della sicurezza
degli operatori, e il libero passaggio dei carichi fluttuanti,
affinché non rechino danno alle piante limitrofe se il trac-
ciato non segue la linea di massima pendenza.
6. I tracciati e di uso e allestimento temporanei e le
piazzole temporanee sono:
a) inerenti all’esercizio dell’attività forestale, non
costituiscono interruzione della superficie boscata e non
comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) elementi cronologicamente correlati all’esercizio
dell’attività forestale e, al termine di quest’ultima, devo-
no essere dismessi assicurando la tutela idrogeologica e
favorendo la ripresa della vegetazione naturale;
c) esenti dall’applicazione di canoni nel caso di at-
traversamenti a raso o guadi e prevedono il ripristino del
corretto deflusso delle acque.
7. Il passaggio in bosco o in pascolo di un mezzo
agricolo o forestale in occasione di un’attività forestale
senza alcun approntamento del terreno non prefigura via-
bilità forestale e silvo-pastorale e, pertanto, non rientra
nell’ambito di applicazione del presente decreto.