Circolazione vietata per i mezzi a motore su tutte le strade forestali

  • Cannondale presenta la nuova Scalpel, la sua bici biammortizzata da cross country che adesso ha 120 millimetri di escursione anteriore e posteriore in tutte le sue versioni. Sembra che sia cambiato poco, a prima vista, ma sono i dettagli che fanno la differenza e che rendono questa Scalpel 2024 nettamente più performante del modello precedente.
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torakiki.gt

lupus in bicycla
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Ma dato che "regolamentare"
brutto e cattivo no, inquinatore, rumoroso e distruttore di sentieri si.
Quindi se una cosa non sembra giusta ad alcuni, allora dobbiamo vietare direttamente tutto da un giorno all altro..??
Pensa che quello che pensi tu delle moto è lo stesso che magari pensano gli escursionisti della MTB o gli automobilisti delle BDC.
Personalmente dove giro io non sono mai stato infastidito da moto sui sentieri perché a parte che non sono gli stessi che si fanno in MTB,ma quando capita di fare tratti comuni e incontrare moto, ho sempre trovato persone gentili che mi davano la precedenza e magari si fermavano loro x farmi passare, e cmq non ho mai visto sentieri distrutti da moto ma più che altro mantenuti aperti dal loro passaggio dato che solitamente sono tratti in cui non passano escursionisti a piedi.
 

Paoloderapage

Biker perfektus
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dovresti aggiornare il titolo
i mezzi a motore non c'entrano niente, si parla di tutti i mezzi bici comprese

@Paoloderapage
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sembra che il punto sia questo... dato che le forestali non fanno più parte delle reti di viabilità non ci si può circolare.
Se ciò coinvolgesse anche le biciclette già adesso i sentieri sarebbero vietati.

Sinceramente non ci capisco nulla di leggi e giurisprudenzese... non c'è comunque nessun accenno ai velocipedi nel decreto che chiarisca quindi bisognerebbe conoscere chiaramente le norme attuali per capire come sono suddivise le varie categorie di veicoli e che limitazioni hanno.
 
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lupus in bicycla
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Se poi vogliamo parlare di rumore e inquinamento, non sarebbe allora meglio "regolamentare" Piuttosto che vietare?
Dato che tra una decina di anni da quel che si dice i motori a scoppio spariranno per lasciare il posto agli elettrici, non sarebbe meglio un passaggio graduale piuttosto che bloccare tutto di colpo..??
 
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Boro

Biker meravigliosus
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Questo è l'articolo che ci interessa:

3. Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabi-
lità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come
definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordi-
nario e non sono soggette alle disposizioni discendenti
dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285. Le regioni disciplinano le modalità di utilizzo, ge-
stione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate
all’attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela am-
bientale e paesaggistica.

Sostanzialmente si butta in mano alle regioni e non al codice della strada chi ha titolo di transitare sulle viabilità silvo pastorale.

Quindi sostanzialmente ogni feudo farà storia a se e a seconda dell'orientamento locale pure i pedoni potrebbero essere esclusi.
Diciamo che non è una premessa buona per noi.
 

Gianz

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Data una letta alla Gazzetta.
Si vieta il transito ordinario, ma in soldoni, cosa si intende con "traffico ordinario"? Già adesso sono per lo più vietate a diverse categorie di veicoli, solitamente specificate nella segnaletica di divieto ed esclusione.
Inoltre si definiscono le caratteristiche delle suddette strade, ma sembrano esser linee guida per le Regioni.

Mi sembra strano che si decida una cosa del genere, che di fatto butterebbe alle ortiche l'intero reparto turistico di diverse regioni.

E' pur vero, per esempio, che qui in Veneto il transito delle bici su strade forestali è già vietato in diverse zone, su percorsi, tra l'altro, sponsorizzati dalla Regione (l'anello del Monte Toraro, per esempio), ma resi a transito vietato dalle amministrazioni comunali locali. Che so: parte della 100km dei Forti passa su territorio vicentino, e i comuni interessati hanno piantato cartelli di divieto ogni dove. Posina, Laghi e Arsiero sono comuni bicifobi, a vedere la quantità di cartelli piantati. E poi parlano di rilancio del territorio, come? Con le emtb, naturalmente...
Però la gente in bici passa comunque. A quanto pare è solo una precauzione delle amministrazioni locali per non dare spago a possibili richieste di risarcimento in caso di danni e/o incidenti.

Va infine ricordato che, ragazzi... a quanto ammonta la rete di strade forestali? O pianti una sbarra ovunque, o non potrai MAI controllarle tutte, a meno di non disporre di qualche milione di agenti, cosa che mi sembra assai difficile da avere.
 
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Boro

Biker meravigliosus
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Vedi l'allegato 498280
sembra che il punto sia questo... dato che le forestali non fanno più parte delle reti di viabilità non ci si può circolare.
Se ciò coinvolgesse anche le biciclette già adesso i sentieri sarebbero vietati.

Sinceramente non ci capisco nulla di leggi e giurisprudenzese... non c'è comunque nessun accenno ai velocipedi nel decreto che chiarisca quindi bisognerebbe conoscere chiaramente le norme attuali per capire come sono suddivise le varie categorie di veicoli e che limitazioni hanno.
Attenzione, i sentieri non sono necessariamente viabilità silvo pastorale o forestale.
A leggere si parla cmq solo di infrastrutture di una certa dimensione e con finalità precise, ma questi articoli sono talmente articolati e fumosi che si possono prestare a notevoli forzature, vedi parte che ho evidenziato in grassetto. Può essere qualsiasi cosa.

3. La viabilità principale di cui comma 1 lettera a) ,
come dall’allegata Tabella, si distingue in viabilità di pri-
mo e di secondo livello:
a) primo livello: infrastrutture viarie con carreggiata
da 3,5 a massimo 6 metri ed opere connesse quali piazzali
ed imposti, adatte al transito di automezzi anche a tre assi,
trattori forestali e mezzi speciali di grandi dimensioni e
massa, ovvero mezzi con limitata mobilità di avanzamen-
to per pendenza, larghezza e/o raggio di manovra;
b) secondo livello: infrastrutture viarie con carreg-
giata da 2,5 a 3,5 metri ed opere connesse quali piazzali
ed imposti, adatte al transito di automezzi, trattori e altri
mezzi speciali con ingombri più limitati rispetto a quan-
to previsto alla lettera precedente e dotati di più elevata
mobilità in termini di avanzamento in tratti con pendenze
longitudinali elevate e raggi di curvatura ridotti.
4. La viabilità secondaria di cui comma 1, lettera b) , si
distingue in:
a) piste permanenti e opere connesse quali piazzole
ed imposti ad uso permanente:
i. con fondo naturale, fatta salva, in presenza di
pendenze longitudinali maggiori o uguali al 15 per cen-
to, la presenza di eventuali tratti con fondo stabilizzato
o migliorato preferibilmente con esclusione di emulsioni
bituminose;
ii. aperte con macchine movimento terra che per la
loro realizzazione richiedono movimenti terra con even-
tuali conseguenti interventi di stabilizzazione, anche delle
scarpate di monte e di valle, e di regimazione delle acque;
iii. caratterizzate per una minima presenza di
opere permanenti di regimazione delle acque nei tratti
in maggiore pendenza ed ove necessario in prossimità e
nell’attraversamento negli impluvi;
iv. transitabili ordinariamente da trattori, macchi-
ne operatrici specializzate, veicoli fuoristrada a trazione
integrale o animali da lavoro;
b)percorsi da lavoro, pedonali e per animali,
aventi ingombri e pendenze simili ma tipologie realiz-
zative diverse legate alle tradizioni locali e alle realtà
geo-pedo-morfologiche.

5. I tracciati di uso ed allestimento temporanei di cui al
comma 1 lettera c) , comprendono:
a) tracciati temporanei a fondo naturale, appronta-
ti per il passaggio di macchine operatrici specializzate, — 34 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANASerie generale - n. 2861-12-2021
aperti senza l’ausilio di macchine movimento terra di
tipo pesante se non in casi eccezionali e per brevi tratti.
Le regioni disciplinano sulla base delle realtà geo-pedo-
morfologiche locali i loro parametri, fermo restando che
i tracciati non devono superare una lunghezza massima
di 250 metri per ettaro o sua frazione di superficie inte-
ressata dall’attività forestale e una altezza massima della
sezione di scavo a monte di 1,5 metri, in funzione della
pendenza;
b) piazzole temporanee, a fondo naturale e funziona-
li alle operazioni di esbosco, utili a consentire l’incrocio,
l’inversione di marcia dei mezzi e il deposito temporaneo
del legname. La frequenza e la distribuzione delle piaz-
zole devono contemperare le esigenze d’uso del tracciato
con la morfologia del terreno. La loro realizzazione deve
evitare fenomeni di dissesto idrogeologico;
c) linee di avvallamento per gravità, coincidono con
formazioni naturali permanenti come impluvi, vallecole o
canaloni oppure elementi artificiali temporanei come risi-
ne artificiali ancorate temporaneamente al terreno;
d) linee di esbosco aeree, varchi o corridoi aerei atti
a consentire l’installazione e l’utilizzo temporanei di si-
stemi a fune (linee di gru a cavo o di teleferiche), con
larghezza compresa tra 4 e 8 metri salvo allargamenti per
alcuni tratti in situazioni che presentano eccezionali diffi-
coltà per l’esbosco, per consentire la tutela della sicurezza
degli operatori, e il libero passaggio dei carichi fluttuanti,
affinché non rechino danno alle piante limitrofe se il trac-
ciato non segue la linea di massima pendenza.
6. I tracciati e di uso e allestimento temporanei e le
piazzole temporanee sono:
a) inerenti all’esercizio dell’attività forestale, non
costituiscono interruzione della superficie boscata e non
comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi;
b) elementi cronologicamente correlati all’esercizio
dell’attività forestale e, al termine di quest’ultima, devo-
no essere dismessi assicurando la tutela idrogeologica e
favorendo la ripresa della vegetazione naturale;
c) esenti dall’applicazione di canoni nel caso di at-
traversamenti a raso o guadi e prevedono il ripristino del
corretto deflusso delle acque.
7. Il passaggio in bosco o in pascolo di un mezzo
agricolo o forestale in occasione di un’attività forestale
senza alcun approntamento del terreno non prefigura via-
bilità forestale e silvo-pastorale e, pertanto, non rientra
nell’ambito di applicazione del presente decreto.
 

Gianz

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Che so... un esempio della situazione attuale:
1. Percorso sponsorizzato dalla Regione Veneto, "Le Fortificazioni del Toraro"
2. Percorso sponsorizzato dalla Regione Trentino, "Toraro Ring", i 2 percorsi condividono diversi tratti in comune, trovandosi condivisi da 2 Regioni
3. i comuni di Arsiero e Laghi, interessati dal percorso, han messo il divieto di transito alle bici praticamente su qualunque strada non asfaltata del territorio comunale.
Mi metto nei panni del turista che arriva qui, guidato da siti istituzionali, e si trova davanti questa meraviglia.
DSC_1088.jpg

Nella foto precedente il cartello di divieto è vecchio, quindi potrebbe sembrare piantato lì in tempi precedenti all'apertura dei percorsi. Se non che, guardando alle spalle di quella foto, trovi questi, nuovi di pacca (e un po' maltrattati). A parte quello a destra, facente riferimento ad una strada che porta a ex base militare ora dismessa, gli altri 2 vietano un percorso ciclabile voluto dalla Regione. Coerenza.
DSC_1077.jpg
 

Tc70

Entomobiker
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Picola ma carattarastica...
Il divieto e' esteso a tutto il traffico veicolare quindi mtb incluse..
No.
- Veicolo alias mezzo a motore meccanico.
- Velocipede alias mezzo a spinta muscolare, come la bicicletta.
Vietano ai veicoli, non ai velocipedi.
Le parole per fortuna hanno ancora un loro significato.
E anche la ebike, fino a prova contraria è considerato velocipede.
Naturalmente, salvo espresse indicazioni con cartelli, ove si vietano anche i velocipedi.
 
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Tc70

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Picola ma carattarastica...
Veramente si parla di transito ordinario ....veicoli non vengono citati mi pare.
E transito è pure pedonale.
Ecco perchè le parole e la loro stesura in un contesto, hanno la loro importanza, potrebbero scaturire troppe interpretazioni e finirebbero come i famosi "dcpm conteschi"...
Poi voglio vedere quanti di quelli che fanno testi e quanti ne metton poi la firma, abbiano finito le scuole medie...in poche parole, il loro livello di intelligenza...
 

Boro

Biker meravigliosus
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Ecco perchè le parole e la loro stesura in un contesto, hanno la loro inportanza, potrebbero scaturire troppe interpretazioni e finirebbero come i famosi "dcpm conteschi"...
Esatto, anche perchè se fosse il classico divieto di transito del codice della strada, il segnale bianco circolare con bordo rosso, si applica a tutti i veicoli, comprese le bici, sono esentati solo i pedoni.
Ma questo provvedimento si pone proprio al di fuori del codice della strada, quindi, se il cds non vale cosa vuol dire transito ordinario? Non si sa, potrei ipotizzare chiunque che in qualunque modo passi senza avere un titolo o funzione particolare che ne legittima il passaggio.
 

Tc70

Entomobiker
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anche le barche a motore inquinano i mari e fanno rumore, a sentire te dovrebbero tutti andare a vela... Ridicolo come il tuo pensiero pseudo-ambientalista
Presente una nave da crociera, una portacontainer, una petroliera? Chissà che batterie per aver l' acqua pulita...e se affondano? Gli acidi delle batterie che danno farebbero? No no, non ci siamo proprio, siamo mooolto al di la del vero green...
 
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Al solito, se non definisci i parametri, hai voglia trovare la quadra. Se non viene specificato "traffico ordinario", e cosa include o meno, di fatto si sta parlando di aria fritta.
Ecco...appunto teniamo un profilo basso, se no lo capiscono e lo correggono :mrgreen: e lasciamo approvino l'ennesima scemenza...
 
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