Art. 5
Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità
secondo il modello di cui all'allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva
visita periodica
La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è
condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche.
Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di
appartenenza.
La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite
deve essere conservata a
cura del medico visitatore per almeno cinque anni.