io invece ho trovato questo in merito alla direttiva Europea 97/24/CEE
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CARRARA -
Al Ministro dei trasporti - Premesso che:
è pendente una causa contro l'Italia, promossa dalla Commissione europea, avanti la Corte di giustizia europea (C-110/05) in materia di libera circolazione delle merci (
Gazzetta Ufficiale C 115 del 14 maggio 2005);
l'addebito mosso alla Repubblica italiana è quello di aver vietato il traino di rimorchi da parte di motoveicoli, venendo meno agli obblighi che derivano dall'articolo 28 del Trattato CE e motivo del ricorso è che, a norma dell'articolo 56 del codice della strada italiano, sia vietato in Italia il traino di rimorchi, da parte di motoveicoli, con la sola eccezione dei mototrattori;
il ricorso della Commissione è diretto a far constatare alla Corte che, vietando ai motoveicoli il traino di rimorchi, la normativa italiana introduce un ostacolo alla libera circolazione delle merci e che tali restrizioni in contrasto con la normativa comunitaria potrebbero essere legittime soltanto se perseguissero delle ragioni d'interesse generale elencate nell'articolo 30 CE o da uno dei motivi imperativi sanciti dalla giurisprudenza della Corte se la normativa nazionale è indistintamente applicabile;
sembrerebbe che la normativa nazionale italiana costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata dall'articolo 28 CE, infatti il divieto è indistintamente applicabile sia ai prodotti nazionali sia a quelli (ai rimorchi) importati da altri Paesi membri. Vietando ai motoveicoli, in via generale ed assoluta, su tutto il territorio nazionale, di trainare rimorchi, la normativa nazionale in questione ostacola la libera circolazione delle merci, in particolare dei rimorchi;
considerato che:
il divieto è giustificato dall'Italia sulla base della necessità di perseguire l'interesse pubblico della sicurezza stradale su tutto il territorio nazionale, perché «l'orografia dei singoli territori nazionali non è uniforme» e «le caratteristiche tecniche dei veicoli in circolazione sono strumentali all'incolumità delle persone e alla sicurezza della circolazione»;
il divieto in causa si applica ai soli motoveicoli immatricolati in Italia, infatti quelli immatricolati in altri Stati membri sarebbero ammessi a trainare rimorchi sulle strade italiane;
l'applicazione generalizzata di tale divieto, a qualsiasi tipologia di percorso o tragitto, solo ai motoveicoli immatricolati in Italia è ritenuta sproporzionata, non essendo stato mai fatto alcun esame da parte delle autorità italiane circa la possibilità di adottare misure meno restrittive della libertà di circolazione;
prima di adottare misure così radicali, le autorità italiane avrebbero dovuto esaminare attentamente la possibilità di ricorrere a provvedimenti meno restrittivi della libertà di circolazione, in quanto un divieto generale e assoluto come quello oggetto della controversia non costituisce una misura proporzionata all'obiettivo perseguito dalle autorità italiane;
visto che:
in Italia, qualcuno ha ottenuto di poter trainare un carrello appendice ed il traino è stato montato su un
trike; che il gancio traino è stato appositamente realizzato ed omologato per lo scopo e l'opera è stata realizzata dalla Società spensierate vacanze S.a.s. di Reana del Rojale (Udine);
la direttiva 97/24/CEE (capitolo 10) tratta dell'argomento dei dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli a due e tre ruote e del loro agganciamento a detti veicoli e la normativa contenuta nel testo del provvedimento è specifica e di natura tecnica e lo scopo dichiarato è quello di assicurare che i dispositivi di attacco soddisfino tutti i requisiti atti a garantire la compatibilità all'atto dell'agganciamento tra veicoli a motore e vari tipi di rimorchi, assicurare un agganciamento sicuro dei veicoli in tutte le condizioni di impiego e garantire la sicurezza in fase di agganciamento e di sganciamento;
la direttiva n. 2002/24/CE del 18 marzo 2002 relativa all'omologazione dei veicoli a due o tre ruote, recepita con l'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2003), da una definizione di tricicli (il c.d.
trike) ossia di veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 centimetri cubici se a combustione interna e/o aventi velocità massima per costruzione superiore a 45 chilometri orari;
tale definizione non coincide con la definizione di motocarrozzetta (che rientra invece nella categoria L4e) e tale originalità ed evoluzione nel mondo dei motoveicoli in particolare ha contribuito a creare nuovo interesse nella gente, catalizzando in particolare l'attenzione dei
media, contribuendo alla promozione ed incentivazione dell'uso di tutti i tipi di motoveicoli, con effetto positivo di più vasta portata nel mondo motociclistico e/o ciclomotoristico;
la possibilità di considerare il
trike come motoveicolo esisteva già in base al fatto che l'ordinamento giuridico italiano, che contempla espressamente la procedura di recepimento delle direttive comunitarie prevista dagli artt. 229 del decreto legislativo 285/92 e 406 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92, aveva seguito l'adeguamento delle norme degli artt. 52, 53, 59 e 75 contenute nel testo del Nuovo codice della strada al diritto comunitario, attraverso il decreto ministeriale 5 aprile 1994 (sono state armonizzate le disposizioni nazionali a quelle della direttiva del Consiglio 92/61/CEE in materia di omologazioni), la classificazione e la definizione dei tricicli, come veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 centimetri cubici se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 chilometri orari,
si chiede di sapere:
a che punto sia la fase contenziosa presso la Corte di giustizia e soprattutto quale sia l'orientamento che il Governo italiano ha manifestato nella fase dibattimentale della procedura in oggetto;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'incolumità dei conducenti perseguita dalla normativa in causa possa essere assicurata da misure meno restrittive del commercio intracomunitario, eventualmente sostituite con un divieto settoriale, applicabile solo sui tragitti considerati pericolosi.
http://www.senato.it/japp/bgt/showd...oc_dc-allegatob_ab-sezionetit_icrdrs&parse=no
Visto che comunque in questo caso anche se possibile credo serva l'omologazione preferisco per adesso farmi un portabici piuttosto che un carrello, sarebbe comunque da approfondire il discorso e vedere realmente se si trova una legge italiana in merito per eliminare qualsiasi dubbio.
Grazie comunque per l'info almeno sappiamo più o meno che qualcosa ci dovrebbe essere.