é possibile legalmente montare un portabici per la moto?

trimoto

Biker superis
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race_moto.jpg


Pensavo di metterla dietro usando gli attacchi delle maniglie passeggero, togliendole e avvitando al loro posto un telaio dove agganciare la bici in senso trasversale alla moto come nella foto sopra oppure in senso longitudinale come nella foto sotto, smontando ovviamente le ruote e usando gli agganci rapidi per fissarla al telaio portabici.

Considerando la posizione trasversale l'interasse della bici è 1,20 m il manubrio della moto è largo sui 70 :nunsacci: quindi la bici sporgerebbe dai lati della moto per 25 cm per lato.

Lo posso fare o mi sequestrano pure le scarpe :nunsacci:

Altra bella soluzione mi sembra questa

bikerack2.jpg


Bikerack.jpg


Potrei montarla anche per dritto

image.axd.jpeg



Quale tra le foto di sopra vi sembra possa essere legalmente fattibile?


Ho trovato anche un sito dove li vendono ma non per la mia moto
http://www.cafemotos.com/johnnyrack/Enter.html
 

riotastro

Biker tremendus
credo che la legge che regolamenta i carichi sporgenti dica che questi, quando sporgono dalla sagoma del veicolo debbano essere segnalati con il famoso cartello quadrato bianco\rosso a righe. Inoltre il carico non può sporgere per una lunghezza superiore al 30% della lunghezza complessiva del mezzo ed avere volume non superiore ad 1/3 (sempre 30%) del mezzo....quindi dovresti misurare e sarebbe lecito
cmq :

http://www.codicestradainfantino.it/codice articoli/Art.164.htm
 

trimoto

Biker superis
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Grazie per la risposta, riguardo al link l'avevo letto prima di postare e mi ha lasciato perplesso questo "Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61" perchè non conosco l'art.61 :nunsacci:
 

trimoto

Biker superis
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Appunto per questo chiedevo in un forum magari c'è qualche agente che mi può consigliare il da farsi, anche perchè se non è legale nemmeno lo costruisco. Andare in motorizzazione o alla polizia magari se qualcuno mi conferma che si può fare potrei andarci per avere una conferma, grazie per il suggerimento.
 

trimoto

Biker superis
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Io credo che ti faranno una statua nella chiesa di san pietro!
Se ti vedo passare mi inchino!

Esagerato! :smile:

Il discorso è che non ho la macchina e con la MTB abitando in piena città riesce difficile usarla come si deve quindi ho pensato che magari potevo usare la moto per portarla nelle zone in cui in moto non posso andare e sono lontane da casa (troppo lontane per raggiungerle in bici).

Per avere più risposte ho postato anche nel forum di BDC e un agente mi ha risposto cosi:



scusate, amnesia da fustigazione!!!
c'è la norma specifica che va a sostituirsi all'art.164:


Art. 170. Trasporto di persone , animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote


1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita' per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.​

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.​

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.​

4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma I trainare o farsi trainare da altri veicoli.​

5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore.​

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299 .​

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.​

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.


quindi, in definitiva, se riesci a caricare il telaio restando entro i 50cm di sporgenza, anteriore, posteriore o laterale che sia, rientri nella norma. nella foto del gs c'è una bici che va abbondantemente oltre i 50cm. e così non te lo consiglio!!!

altra osservazione: limitare la visibilità al conducente significa che non deve recare disturbo nella visione posteriore attraverso lo specchio retrovisore.

http://www.bdc-forum.it/showpost.php?p=1817997&postcount=17
OK allora mi sembra che in definitiva si può fare
beer.gif
resta da vedere come posso metterla.
 
Ovviamente appena finito posterò foto e dettagli per chi fosse interessato :celopiùg: ma non so quando sarà pronto, prima devo progettarlo per bene :medita:

Qui ci sono altri spunti
http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?t=143386

e poi mi fu raccontato di una autoproduzione con l'aggancio dei piedini della forcella sulla pedana destra del passeggero e le ruote legate ad un telaio portaborse Givi .
Mi sa che se trovi il modo di fissare il portabici alla pedana sei giè alla fine ...

PS

fuori dall' Italia sono omologabili i ganci-traino per moto ....


Bicycle_Trailer_1.JPG
 

trimoto

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Qui ci sono altri spunti
[url]http://www.mtb-forum.it/community/forum/showthread.php?t=143386[/URL]

e poi mi fu raccontato di una autoproduzione con l'aggancio dei piedini della forcella sulla pedana destra del passeggero e le ruote legate ad un telaio portaborse Givi .
Mi sa che se trovi il modo di fissare il portabici alla pedana sei giè alla fine ...

PS

fuori dall' Italia sono omologabili i ganci-traino per moto ....

Mi ero dimenticato di usare il tasto cerca :spetteguless: :omertà:

Si infatti discutendone con mio padre lui pensa che metterla come dici tu è la soluzione ideale e me ne sono convinto anche io, sto cercando una soluzione per un fissaggio semplice e resistente e che rientri entro i limiti di ingombro.

Per il discorso carrello hai già visionato la legge in materia (potresti per cortesia indirizzarmi all'articolo che ne parla?) oppure è una tua ipotesi che non sia fattibile in Italia? io ho cercato ma non ho trovato nulla in merito.

Mio padre era interessato anche al discorso carrello, con questo si potrebbero portare più di una bici e magari anche avere lo spazio per mettere tante altre cose che possono fare comodo!

Bellissimo quello che hai postato :celopiùg:
 
Mi ero dimenticato di usare il tasto cerca :spetteguless: :omertà:

Si infatti discutendone con mio padre lui pensa che metterla come dici tu è la soluzione ideale e me ne sono convinto anche io, sto cercando una soluzione per un fissaggio semplice e resistente e che rientri entro i limiti di ingombro.

Per il discorso carrello hai già visionato la legge in materia (potresti per cortesia indirizzarmi all'articolo che ne parla?) oppure è una tua ipotesi che non sia fattibile in Italia? io ho cercato ma non ho trovato nulla in merito.

Mio padre era interessato anche al discorso carrello, con questo si potrebbero portare più di una bici e magari anche avere lo spazio per mettere tante altre cose che possono fare comodo!

Bellissimo quello che hai postato :celopiùg:


Vai , scommetto che costruendosi una simil-pedanina-portabici , l'insieme forcella+manubrio non risulterebbe più ingombrante di un paio di borse Krauser in alluminio , e poi il telaio andrebbe verso l'alto e verso l'interno .

Effettivamente ho visto i carrelli per moto solo oltre confine , non ho mai letto qualcosa che lo proibisse esplicitamente , ma con un salto su Google ho trovato :
http://www.motoblog.it/post/356/carrello-monoruota-per-moto

in particolare :

La direttiva Europea 97/24/CEE si occupa anche dei dispositivi di attacco dei rimorchi ai veicoli a due e a tre ruote e del loro agganciamento a detti veicoli. La direttiva in questione è stata di recente recepita dal Governo Italiano, pertanto ci pare possibile che una moto possa trainare un rimorchio che abbia un dispositivo di atacco del genere approvato. Cordiali saluti Avv. Antonio Cesarini ”

http://news.motonline.com/cgi-bin/cerca.cgi?text=&from=290

o-o

mi sa che quello della foto sia per auto ! Bellissimo .
 

trimoto

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io invece ho trovato questo in merito alla direttiva Europea 97/24/CEE

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARRARA - Al Ministro dei trasporti - Premesso che:
è pendente una causa contro l'Italia, promossa dalla Commissione europea, avanti la Corte di giustizia europea (C-110/05) in materia di libera circolazione delle merci (Gazzetta Ufficiale C 115 del 14 maggio 2005);
l'addebito mosso alla Repubblica italiana è quello di aver vietato il traino di rimorchi da parte di motoveicoli, venendo meno agli obblighi che derivano dall'articolo 28 del Trattato CE e motivo del ricorso è che, a norma dell'articolo 56 del codice della strada italiano, sia vietato in Italia il traino di rimorchi, da parte di motoveicoli, con la sola eccezione dei mototrattori;
il ricorso della Commissione è diretto a far constatare alla Corte che, vietando ai motoveicoli il traino di rimorchi, la normativa italiana introduce un ostacolo alla libera circolazione delle merci e che tali restrizioni in contrasto con la normativa comunitaria potrebbero essere legittime soltanto se perseguissero delle ragioni d'interesse generale elencate nell'articolo 30 CE o da uno dei motivi imperativi sanciti dalla giurisprudenza della Corte se la normativa nazionale è indistintamente applicabile;
sembrerebbe che la normativa nazionale italiana costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata dall'articolo 28 CE, infatti il divieto è indistintamente applicabile sia ai prodotti nazionali sia a quelli (ai rimorchi) importati da altri Paesi membri. Vietando ai motoveicoli, in via generale ed assoluta, su tutto il territorio nazionale, di trainare rimorchi, la normativa nazionale in questione ostacola la libera circolazione delle merci, in particolare dei rimorchi;
considerato che:
il divieto è giustificato dall'Italia sulla base della necessità di perseguire l'interesse pubblico della sicurezza stradale su tutto il territorio nazionale, perché «l'orografia dei singoli territori nazionali non è uniforme» e «le caratteristiche tecniche dei veicoli in circolazione sono strumentali all'incolumità delle persone e alla sicurezza della circolazione»;
il divieto in causa si applica ai soli motoveicoli immatricolati in Italia, infatti quelli immatricolati in altri Stati membri sarebbero ammessi a trainare rimorchi sulle strade italiane;
l'applicazione generalizzata di tale divieto, a qualsiasi tipologia di percorso o tragitto, solo ai motoveicoli immatricolati in Italia è ritenuta sproporzionata, non essendo stato mai fatto alcun esame da parte delle autorità italiane circa la possibilità di adottare misure meno restrittive della libertà di circolazione;
prima di adottare misure così radicali, le autorità italiane avrebbero dovuto esaminare attentamente la possibilità di ricorrere a provvedimenti meno restrittivi della libertà di circolazione, in quanto un divieto generale e assoluto come quello oggetto della controversia non costituisce una misura proporzionata all'obiettivo perseguito dalle autorità italiane;
visto che:
in Italia, qualcuno ha ottenuto di poter trainare un carrello appendice ed il traino è stato montato su un trike; che il gancio traino è stato appositamente realizzato ed omologato per lo scopo e l'opera è stata realizzata dalla Società spensierate vacanze S.a.s. di Reana del Rojale (Udine);
la direttiva 97/24/CEE (capitolo 10) tratta dell'argomento dei dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli a due e tre ruote e del loro agganciamento a detti veicoli e la normativa contenuta nel testo del provvedimento è specifica e di natura tecnica e lo scopo dichiarato è quello di assicurare che i dispositivi di attacco soddisfino tutti i requisiti atti a garantire la compatibilità all'atto dell'agganciamento tra veicoli a motore e vari tipi di rimorchi, assicurare un agganciamento sicuro dei veicoli in tutte le condizioni di impiego e garantire la sicurezza in fase di agganciamento e di sganciamento;
la direttiva n. 2002/24/CE del 18 marzo 2002 relativa all'omologazione dei veicoli a due o tre ruote, recepita con l'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2003), da una definizione di tricicli (il c.d. trike) ossia di veicoli a tre ruote simmetriche (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 centimetri cubici se a combustione interna e/o aventi velocità massima per costruzione superiore a 45 chilometri orari;
tale definizione non coincide con la definizione di motocarrozzetta (che rientra invece nella categoria L4e) e tale originalità ed evoluzione nel mondo dei motoveicoli in particolare ha contribuito a creare nuovo interesse nella gente, catalizzando in particolare l'attenzione dei media, contribuendo alla promozione ed incentivazione dell'uso di tutti i tipi di motoveicoli, con effetto positivo di più vasta portata nel mondo motociclistico e/o ciclomotoristico;
la possibilità di considerare il trike come motoveicolo esisteva già in base al fatto che l'ordinamento giuridico italiano, che contempla espressamente la procedura di recepimento delle direttive comunitarie prevista dagli artt. 229 del decreto legislativo 285/92 e 406 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92, aveva seguito l'adeguamento delle norme degli artt. 52, 53, 59 e 75 contenute nel testo del Nuovo codice della strada al diritto comunitario, attraverso il decreto ministeriale 5 aprile 1994 (sono state armonizzate le disposizioni nazionali a quelle della direttiva del Consiglio 92/61/CEE in materia di omologazioni), la classificazione e la definizione dei tricicli, come veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 centimetri cubici se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 chilometri orari,
si chiede di sapere:
a che punto sia la fase contenziosa presso la Corte di giustizia e soprattutto quale sia l'orientamento che il Governo italiano ha manifestato nella fase dibattimentale della procedura in oggetto;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'incolumità dei conducenti perseguita dalla normativa in causa possa essere assicurata da misure meno restrittive del commercio intracomunitario, eventualmente sostituite con un divieto settoriale, applicabile solo sui tragitti considerati pericolosi.


http://www.senato.it/japp/bgt/showd...oc_dc-allegatob_ab-sezionetit_icrdrs&parse=no

Visto che comunque in questo caso anche se possibile credo serva l'omologazione preferisco per adesso farmi un portabici piuttosto che un carrello, sarebbe comunque da approfondire il discorso e vedere realmente se si trova una legge italiana in merito per eliminare qualsiasi dubbio.

Grazie comunque per l'info almeno sappiamo più o meno che qualcosa ci dovrebbe essere.
 

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